Regione Basilicata
C.I.C.O. - Struttura di Staff Politiche e Programmi Comunitari - Area Monitoraggio 

 DGR n.300 del 11/02/2005 - Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall’Amministrazione regionale 


 - Allegato A: Rettifica artt. 8 e 10.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTAla L.R. 12/96 e successive integrazioni e modificazioni in materia di organizzazione amministrativa regionale;

VISTA la Legge Regionale n° 4 del 4 febbraio 2003 ed in particolare l’art. 6, comma 4, che reca disposizioni in ordine alle funzioni di coordinamento e di gestione dei programmi operativi comunitari;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1148 del 23 maggio 2005 con la quale si è provveduto alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta, cui è attribuita la competenza in materia di programmazione comunitaria;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale nn° 2017/2005 e 2020/2005 concementi, rispettivamente, la “definizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti dell’Area istituzionale della Giunta e del Dipartimento Presidenza” ed il “conferimento degli incarichi di direzione delle strutture e delle posizioni dirigenziali”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 847 del 20 maggio 2003, avente ad oggetto “Regolamento sul sistema regionale organizzativo- funzionale in materie a rilevanza comunitaria”, che stabilisce all’art. 7, comma 1, che la posizione di Autorità di Gestione del P.O.R. Basilicata 2000-2006 è attribuita con apposita deliberazione della Giunta Regionale ad uno dei componenti del C.I.C.O. su proposta del Comitato stesso;

CONSIDERATO che le funzioni di Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006, nelle more dell’attribuzione di tale posizione, sono svolte dal Dirigente Generale del Dipartimento “Presidenza della Giunta” in qualità di presidente del C.I.C.O. giusta disposizione dell’art. 10 comma 3 della Legge Regionale n° 12 del 2 marzo 1996;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1161 del 24 maggio 2005 con cui sono state attribuite alla Dott.ssa Maria Teresa Lavieri le funzioni di Dirigente Generale del Dipartimento “Presidenza della Giunta”;

CONSIDERATO che con D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 300 è stata approvata la “Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall’Amministrazione regionale” come modificata con la DGR n. 806 del 1° aprile 2005;

CONSIDERATO che al capo IV della direttiva suddetta all’articolo 8 sono state dettagliate le spese generali;

CONSIDERATO che l’articolo 10 - “Limiti delle spese generali” - come modificato con DGR n. 806/2005 - al comma 1 stabilisce tra l’altro che:

“In generale, il limite massimo del contributo regionale concedibile per le spese generali è del 15% dell’importo complessivo del progetto preliminare ammesso a contributo con determinazione dirigenziale del Responsabile di Misura, salvo per gli interventi infrastrutturali cofinanziati con il Fondo FEAOG all’interno della Misura IV.16  per la quale il P.O.R. Basilicata 2000-2006 stabilisce per le spese generali un limite massimo del 12% dell’importo ammesso afinanziamento”;

CONSIDERATO che gli Uffici regionali interessati all’attuazione delle misure a carattere infrastrutturale del POR Basilicata 2000-2006 hanno riscontrato, e portato all’attenzione dell’Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000- 2006, le difficoltà di applicazione dell’art. 8 della direttiva approvata con DGR n. 300/2005 relativamente alle voci di costo comprese tra le spese generali;

RILEVATO che l’applicazione della vigente legislazione nazionale in materia di appalti pubblici, anche al fine di conformarsi alla normativa comunitaria, nella maggior parte dei casi si traduce in un incremento dei costi di carattere generale nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere pubbliche soprattutto con riferimento alla sicurezza dei cantieri, alla valutazione ambientale ed alla prevenzione sismica;

RAVVISATA la necessità di dover modificare l’ art. 8 della direttiva in questione includendo nell’elenco delle spese generali, in senso stretto, i costi di carattere generale ed indiretto e le spese sostenute dai soggetti attuatori in fase di studi di progettazione, fino all’aggiudicazione della gara di appalto, ed enucleando nelle “spese di gestione del contratto di appalto”, quelle finalizzate all’attuazione del progetto fino alla omologazione del certificato di collaudo che gravano sul soggetto attuatore successivamente all’ aggiudicazione dell’appalto;

RAVVISATA pertanto, l’opportunità di articolare le anzidette voci di spesa secondo i seguenti artt. 8 e 8bis;

Articolo 8- Definizione di spese generali

1. Le spese generali sono riferite agli studi propedeutici alla cantierizzazione del progetto:

a) studi di fattibilità tecnico - economico -finanziari;

b) studio di impatto ambientale secondo la legislazione vigente in materia;

c) studi e indagini di tipo geologico, geognostico, idrogeologico, idraulico, sismico, agronomico, biologico, chimico, ectc;

d) progettazione nelle diverse fasi di affidamento secondo la legge n. 109/94 e ss.mm.ii;

e) redazione e pubblicazione del bando di gara e svolgimento delle procedure di aggiudicazione;

f) Piano di sicurezza in fase di progettazione;

g) Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni di legge;

h) Rilievi e sondaggi strutturali e topografici;

2. I Costi di carattere generale ed indiretto sono riferiti alle seguenti voci di spesa:

a) ammortamento di immobili e di apparecchiature ad utilizzo prevalentemente strumentale per la realizzazione delle opere;

b) oneri per fitto;

c) oneri per manutenzione, ad esclusione della manutenzione delle autovetture;

d) oneri per spese telefoniche, ad esclusione delle spese per l’acquisto e la manutenzione di telefoni cellulari, delle schede SIM e, in generale, del consumo telefonico effettuato da cellulari;

e) oneri per riscaldamento;

f) oneri per elettricità;

g) oneri per spese postali;

h) acquisto materiale di cancelleria, quali il costo delle copie fotostatiche o eliografiche degli elaborati progettuali in quanto verificabili, ad eccezione dei casi in cui il progetto sia stato redatto all’esterno;

i) altre spese amministrative e di gestione ammissibili in base al Regolamento CE n. 448/2004.

Articolo 8bis- Spese di attuazione e gestione del contratto di appalto

1. Le spese di attuazione e gestione del contratto di appalto sono finalizzate all’attuazione del progetto e gravano sul soggetto attuatore successivamente all’aggiudicazione dell’appalto.

In particolare, sono riferite ai seguenti elementi di costo:

a) direzione dei lavori;

b) misure e contabilità;

c) oneri per espropri;

d) collaudi di legge;

e) oneri tecnici di cui all’art. 18 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

f) Piano di sicurezza in fase di esecuzione;

g) oneri per consulenti relativi a parti specialistiche non oggetto di progettazione interna o esterna, pareri legali etc.

h) indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali -sismiche ecc.)

i) oneri per la redazione di varianti redatte esclusivamente ai sensi dell’art. 25 della Legge 109/94 e dell’art. 134 del D.P.R. 554/99;

j) oneri per registrazioni, accatastamento e volture

RITENUTO opportuno, per effetto della nuova articolazione dell’elencazione delle voci di spesa nei sopra riportati artt. 8 e 8bis e al fine di aderire al parere espresso dal Comitato di Sorveglianza delle forme comunitarie di intervento, tenutosi a Potenza in data 11 luglio 2006, ridurre al 12% anche gli interventi infrastrutturali del POR cofinanziati dal FESR, il limite delle spese generali di cui al comma 1 dell’art. 10 della direttiva, come modificata con DGR n. 806/2005;

RITENUTO opportuno, a seguito delle modifiche dell’articolo 8, modificare lo schema di quadro economico relativo ai progetti preliminari candidati a finanziamento dai soggetti attuatori contenuto negli Allegati I e II della Direttiva approvata con DGR n. 300/2005 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A. Totale complessivo dei lavori E. ............

Lavori a base d’asta: a misura, a corpo, in economia E. ............

Oneri per la sicurezza E. ............

B. Somme a disposizione della stazione appaltante E. ............

Lavori in economia (previsti inprogetto ed esclusi dall’appalto) E. ............

Spese generali (art. 8 del presente provvedimento di modifica alla Direttiva approvata con DGR 300/2004) E. ............

Spese di attuazione e gestione del contratto di appalto (art. 8bis del presente provvedimento di modifica alla Direttiva approvata con DGR 300/2004) E. ............

Espropriazioni di immobili ed aree E. ............

Acquisto di immobili E. ............

IVA su lavori E. ............

Imprevisti E. ............

Acquisti di materiale per la realizzazione dell’opera E. ............

Altro E. ............

Totale complessivo di progetto (A + B) E. ............

RITENUTO opportuno applicare la nuova disciplina sulle spese generali agli interventi che saranno ammessi a finanziamento a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, nonché a tutti gli interventi per i quali, a tale data, non sia stata effettuata la chiusura finanziaria;

su proposta del Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l’Assessore alle Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità all’unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. di modificare l’articolo 8 della “Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall’Amministrazione regionale” approvata con D.G.R 11 febbraio 2005, n. 300 e di sostituirlo con il seguente:

Articolo 8-Definizione di spese generali

1. Le spese generali sono riferite agli studi propedeutici alla cantierizzazione del progetto:

a) studi di fattibilità tecnico - economico -finanziari;

b) studio di impatto ambientale secondo la legislazione vigente in materia;

c) studi e indagini di tipo geologico, geognostico, idrogeologico, idraulico, sismico, agronomico, biologico, chimoco, ectc;

d) progettazione nelle diverse fasi di affidamento secondo la legge n. 109/94 e ss.mm.ii;

e) redazione e pubblicazione del bando di gara e svolgimento delle procedure di aggiudicazione;

f) Piano di sicurezza in fase di progettazione;

g) Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni di legge

h) Rilievi e sondaggi strutturali e topografici;

2. I Costi di carattere generale ed indiretto sono riferiti alle seguenti voci di spesa:

a) ammortamento di immobili e di apparecchiature ad utilizzo prevalentemente strumentale per la realizzazione delle opere;

b) oneri per fitto;

c) oneri per manutenzione, ad esclusione della manutenzione delle autovetture;

d) oneri per spese telefoniche, ad esclusione delle spese per l’acquisto e la manutenzione di telefoni cellulari, delle schede SlM e, in generale, del consumo telefonico effettuato da cellulari;

e) oneri per riscaldamento;

f) oneri per elettricità;

g) oneri per spese postali;

h) acquisto materiale di cancelleria, quali il costo delle copie fotostatiche o eliografiche degli elaborati progettuali in quanto verificabili, ad eccezione dei casi in cui il progetto sia stato redatto all’esterno;

j) altre spese amministrative e di gestione ammissibili in base al Regolamento CE n. 448/2004.

2. di aggiungere all’interno del capo IV della “Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall’Amministrazione regionale” approvata con D.G.R n. 3002005 l’articolo 8bis come di seguito riportato:

Articolo 8bis- Spese di attuazione e gestione del contratto di appalto

1. Le spese di attuazione e gestione del contratto di appalto sono finalizzate all’attuazione del progetto e gravano sul soggetto attuatore successivamente all’aggiudicazione dell’appalto.

In particolare, sono riferite ai seguenti elementi di costo:

a) direzione dei lavori;

b) misure e contabilità;

c) oneri per espropri;

d) collaudi di legge;

e) oneri tecnici di cui all’art. 18 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

f) Piano di sicurezza in fase di esecuzione;

g) oneri per consulenti relativi a parti specialistiche non oggetto di progettazione interna o esterna, pareri legali etc.

h) indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali -sismiche ecc.)

i) oneri per la redazione di varianti redatte esclusivamente ai sensi dell’art. 25 della Legge 109/94 e dell’art. 134 del D.P.R. 554/99;

j) oneri per registrazioni,accatastamento e volture

3. di modificare l’articolo 10 della “Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all ‘ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall’Amministrazione regionale” approvata con D.G.R 11 febbraio 2005, n. 300 e di sostituirlo con il seguente:

Articolo 10- Limiti delle spese generali

1. In generale, il limite massimo del contributo regionale concedibile per le spese generali è del 12% dell’importo complessivo del progetto preliminare ammesso a contributo con determinazione dirigenziale del Responsabile di Misura.

Le spese generali si intendono comprensive d’IVA, se e nella misura in cui quest’ultima costituisce un costo per il soggetto attuatore.

2. Nel caso di interventi previsti nei piani di forestazione annuale, il limite massimo del contributo regionale concedibile per le spese generali, relativamente al periodo 2005 - 2007, è stabilito secondo le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, della Legge Regionale 27 gennaio 2005, n. 5 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2005” che dispone: “Il contributo per /e spese generali dovuto agli enti delegati per láttuazione del piano triennale regionale non puo superare, nell’anno 2005, il valore assoluto dell’importo riconosciuto nell’anno 2004 maggiorato del 2 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 la misura del contributo e incrementata, rispetto all’esercizio precedente, del tasso di inflazione programmato riportato nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2005-2008 dello Stato, pari all’l,5 per cento per il 2006 ed all’l,4 per cento per il 2007”.

Il limite massimo del contributo regionale concedibile per le spese generali degli interventi previsti nei piani di forestazione annuali sostenute dai soggetti attuatori nel corso del 2004 e nelle annualità antecedenti al 2004 è pari all’8% del costo ammissibile degli interventi, comprensivo dlVA, se e nella misura in cui quest’ultima costituisce un costo per il beneficiario.

3. I costi di carattere generale e indiretto, di cui all’art. 8, comma 2, non potranno eccedere il 30% dell’ammontare complessivo delle spese generali di cui al coma 1 dell’articolo 8 comma 1.

4. Eventuali spese eccedenti i predetti limiti sono a carico del soggetto attuatore dell’intervento.

4. di modificare lo schema del Quadro economico dei progetti infrastrutturali riportato nei format delle determinazioni dirigenziali di cui agli allegati I e II della “Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall’Amministrazione regionale” approvata con D.G.R 11 febbraio 2005, n. 300 e di sostituirlo con il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A. Totale complessivo dei lavori E. ............

Lavori a base d’asta: a misura, a corpo, in economia E. ............

Oneri per la sicurezza E. ............

B. Somme a disposizione della stazione appaltante E. ............

Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall’appalto) E. ............

Spese generali (art. 8 del presente provvedimento di modifica alla Direttiva approvata con DGR 300/2004) E. ............

Spese di attuazione e gestione del contratto di appalto (art. 8bis del presente provvedimento di modifica alla Direttiva approvata con DGR 300/2004) E. ............

Espropriazioni di immobili ed aree E. ............

Acquisto di immobili E. ............

IVA su lavori E. ............

Imprevisti E. ............

Acquisti di materiale per la realizzazione dell’opera E. ............

Altro E. ............

Totale complessivo di progetto (A + B) E. ............

5. di stabilire che la nuova disciplina sulle spese generali di cui alla presente deliberazione deve essere applicata agli interventi che saranno ammessi a finanziamento a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, nonché a tutti gli interventi per i quali, a tale data, non sia stata effettuata la chiusura finanziaria;

6. di trasmettere la presente delibera per i relativi adempimenti agli Uffici e agli Enti ed Organismi coinvolti nell’attuazione dei programmi comunitari.

La presente Deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Tutti gli atti cui si fa riferimento sono depositati presso il Dipartimento Presidenza della Giunta che ne curerà la conservazione nei modi di legge.