Regione Basilicata
C.I.C.O. - Struttura di Staff
Politiche e Programmi Comunitari - Area Monitoraggio
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DGR n.300 del 11/02/2005 - Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall’Amministrazione regionale |
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Allegato A: Rettifica artt. 8 e 10.
LA
GIUNTA REGIONALE
VISTAla
L.R. 12/96 e successive integrazioni e modificazioni in materia di
organizzazione amministrativa regionale;
VISTA
la Legge Regionale n° 4 del 4 febbraio 2003 ed in particolare l’art. 6, comma
4, che reca disposizioni in ordine alle funzioni di coordinamento e di gestione
dei programmi operativi comunitari;
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1148 del 23 maggio 2005 con la quale si
è provveduto alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali
relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della
Giunta, cui è attribuita la competenza in materia di programmazione
comunitaria;
VISTE
le Deliberazioni di Giunta Regionale nn° 2017/2005 e 2020/2005 concementi,
rispettivamente, la “definizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti
dell’Area istituzionale della Giunta e del Dipartimento Presidenza” ed il
“conferimento degli incarichi di direzione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali”;
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n° 847 del 20 maggio 2003, avente ad
oggetto “Regolamento sul sistema regionale organizzativo- funzionale in
materie a rilevanza comunitaria”, che stabilisce all’art. 7, comma 1, che la
posizione di Autorità di Gestione del P.O.R. Basilicata 2000-2006 è attribuita
con apposita deliberazione della Giunta Regionale ad uno dei componenti del
C.I.C.O. su proposta del Comitato stesso;
CONSIDERATO
che le funzioni di Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006, nelle
more dell’attribuzione di tale posizione, sono svolte dal Dirigente Generale
del Dipartimento “Presidenza della Giunta” in qualità di presidente del
C.I.C.O. giusta disposizione dell’art. 10 comma 3 della Legge Regionale n° 12
del 2 marzo 1996;
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1161 del 24 maggio 2005 con cui sono
state attribuite alla Dott.ssa Maria Teresa Lavieri le funzioni di Dirigente
Generale del Dipartimento “Presidenza della Giunta”;
CONSIDERATO
che con D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 300 è stata approvata la “Direttiva delle
procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla
realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie
gestite dall’Amministrazione regionale” come modificata con la DGR n. 806
del 1° aprile 2005;
CONSIDERATO
che al capo IV della direttiva suddetta all’articolo 8 sono state dettagliate
le spese generali;
CONSIDERATO
che l’articolo 10 - “Limiti delle spese generali” - come modificato con
DGR n. 806/2005 - al comma 1 stabilisce tra l’altro che:
“In
generale, il limite massimo del contributo regionale concedibile per le spese
generali è del 15% dell’importo complessivo del progetto preliminare ammesso
a contributo con determinazione dirigenziale del Responsabile di Misura, salvo
per gli interventi infrastrutturali cofinanziati con il Fondo FEAOG
all’interno della Misura IV.16 per la quale il P.O.R. Basilicata
2000-2006 stabilisce per le spese generali un limite massimo del 12%
dell’importo ammesso afinanziamento”;
CONSIDERATO
che gli Uffici regionali interessati all’attuazione delle misure a carattere
infrastrutturale del POR Basilicata 2000-2006 hanno riscontrato, e portato
all’attenzione dell’Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000- 2006, le
difficoltà di applicazione dell’art. 8 della direttiva approvata con DGR n.
300/2005 relativamente alle voci di costo comprese tra le spese generali;
RILEVATO
che l’applicazione della vigente legislazione nazionale in materia di appalti
pubblici, anche al fine di conformarsi alla normativa comunitaria, nella maggior
parte dei casi si traduce in un incremento dei costi di carattere generale nella
progettazione, direzione ed esecuzione delle opere pubbliche soprattutto con
riferimento alla sicurezza dei cantieri, alla valutazione ambientale ed alla
prevenzione sismica;
RAVVISATA
la necessità di dover modificare l’ art. 8 della direttiva in questione
includendo nell’elenco delle spese generali, in senso stretto, i costi di
carattere generale ed indiretto e le spese sostenute dai soggetti attuatori in
fase di studi di progettazione, fino all’aggiudicazione della gara di appalto,
ed enucleando nelle “spese di gestione del contratto di appalto”, quelle
finalizzate all’attuazione del progetto fino alla omologazione del certificato
di collaudo che gravano sul soggetto attuatore successivamente all’
aggiudicazione dell’appalto;
RAVVISATA
pertanto, l’opportunità di articolare le anzidette voci di spesa secondo i
seguenti artt. 8 e 8bis;
Articolo
8- Definizione di spese generali
1.
Le spese generali sono riferite agli studi propedeutici alla cantierizzazione
del progetto:
a)
studi di fattibilità tecnico - economico -finanziari;
b)
studio di impatto ambientale secondo la legislazione vigente in materia;
c)
studi e indagini di tipo geologico, geognostico, idrogeologico, idraulico,
sismico, agronomico, biologico, chimico, ectc;
d)
progettazione nelle diverse fasi di affidamento secondo la legge n. 109/94 e
ss.mm.ii;
e)
redazione e pubblicazione del bando di gara e svolgimento delle procedure di
aggiudicazione;
f)
Piano di sicurezza in fase di progettazione;
g)
Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni di legge;
h)
Rilievi e sondaggi strutturali e topografici;
2. I
Costi di carattere generale ed indiretto sono riferiti alle seguenti voci di
spesa:
a)
ammortamento di immobili e di apparecchiature ad utilizzo prevalentemente
strumentale per la realizzazione delle opere;
b)
oneri per fitto;
c)
oneri per manutenzione, ad esclusione della manutenzione delle autovetture;
d)
oneri per spese telefoniche, ad esclusione delle spese per l’acquisto e la
manutenzione di telefoni cellulari, delle schede SIM e, in generale, del consumo
telefonico effettuato da cellulari;
e)
oneri per riscaldamento;
f)
oneri per elettricità;
g)
oneri per spese postali;
h)
acquisto materiale di cancelleria, quali il costo delle copie fotostatiche o
eliografiche degli elaborati progettuali in quanto verificabili, ad eccezione
dei casi in cui il progetto sia stato redatto all’esterno;
i)
altre spese amministrative e di gestione ammissibili in base al Regolamento CE
n. 448/2004.
Articolo
8bis- Spese di attuazione e gestione del contratto di appalto
1.
Le spese di attuazione e gestione del contratto di appalto sono finalizzate
all’attuazione del progetto e gravano sul soggetto attuatore successivamente
all’aggiudicazione dell’appalto.
In
particolare, sono riferite ai seguenti elementi di costo:
a)
direzione dei lavori;
b)
misure e contabilità;
c)
oneri per espropri;
d)
collaudi di legge;
e)
oneri tecnici di cui all’art. 18 della legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni;
f)
Piano di sicurezza in fase di esecuzione;
g)
oneri per consulenti relativi a parti specialistiche non oggetto di
progettazione interna o esterna, pareri legali etc.
h)
indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali -sismiche ecc.)
i)
oneri per la redazione di varianti redatte esclusivamente ai sensi dell’art.
25 della Legge 109/94 e dell’art. 134 del D.P.R. 554/99;
j)
oneri per registrazioni, accatastamento e volture
RITENUTO
opportuno, per effetto della nuova articolazione dell’elencazione delle voci
di spesa nei sopra riportati artt. 8 e 8bis e al fine di aderire al parere
espresso dal Comitato di Sorveglianza delle forme comunitarie di intervento,
tenutosi a Potenza in data 11 luglio 2006, ridurre al 12% anche gli interventi
infrastrutturali del POR cofinanziati dal FESR, il limite delle spese generali
di cui al comma 1 dell’art. 10 della direttiva, come modificata con DGR n.
806/2005;
RITENUTO
opportuno, a seguito delle modifiche dell’articolo 8, modificare lo schema di
quadro economico relativo ai progetti preliminari candidati a finanziamento dai
soggetti attuatori contenuto negli Allegati I e II della Direttiva approvata con
DGR n. 300/2005 come di seguito riportato:
QUADRO
ECONOMICO
A.
Totale complessivo dei lavori E. ............
Lavori
a base d’asta: a misura, a corpo, in economia E. ............
Oneri
per la sicurezza E. ............
B.
Somme a disposizione della stazione appaltante E. ............
Lavori
in economia (previsti inprogetto ed esclusi dall’appalto) E. ............
Spese
generali (art. 8 del presente provvedimento di modifica alla Direttiva approvata
con DGR 300/2004) E. ............
Spese
di attuazione e gestione del contratto di appalto (art. 8bis del presente
provvedimento di modifica alla Direttiva approvata con DGR 300/2004) E.
............
Espropriazioni
di immobili ed aree E. ............
Acquisto
di immobili E. ............
IVA
su lavori E. ............
Imprevisti
E. ............
Acquisti
di materiale per la realizzazione dell’opera E. ............
Altro
E. ............
Totale
complessivo di progetto (A + B) E. ............
RITENUTO
opportuno applicare la nuova disciplina sulle spese generali agli interventi che
saranno ammessi a finanziamento a partire dalla data di pubblicazione sul BUR
del presente provvedimento, nonché a tutti gli interventi per i quali, a tale
data, non sia stata effettuata la chiusura finanziaria;
su
proposta del Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l’Assessore
alle Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità all’unanimità di voti
espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1.
di modificare l’articolo 8 della “Direttiva delle procedure e degli
adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di
interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite
dall’Amministrazione regionale” approvata con D.G.R 11 febbraio 2005, n. 300
e di sostituirlo con il seguente:
Articolo
8-Definizione di spese generali
1.
Le spese generali sono riferite agli studi propedeutici alla cantierizzazione
del progetto:
a)
studi di fattibilità tecnico - economico -finanziari;
b)
studio di impatto ambientale secondo la legislazione vigente in materia;
c)
studi e indagini di tipo geologico, geognostico, idrogeologico, idraulico,
sismico, agronomico, biologico, chimoco, ectc;
d)
progettazione nelle diverse fasi di affidamento secondo la legge n. 109/94 e
ss.mm.ii;
e)
redazione e pubblicazione del bando di gara e svolgimento delle procedure di
aggiudicazione;
f)
Piano di sicurezza in fase di progettazione;
g)
Oneri per permessi, concessioni ed autorizzazioni di legge
h)
Rilievi e sondaggi strutturali e topografici;
2. I
Costi di carattere generale ed indiretto sono riferiti alle seguenti voci di
spesa:
a)
ammortamento di immobili e di apparecchiature ad utilizzo prevalentemente
strumentale per la realizzazione delle opere;
b)
oneri per fitto;
c)
oneri per manutenzione, ad esclusione della manutenzione delle autovetture;
d)
oneri per spese telefoniche, ad esclusione delle spese per l’acquisto e la
manutenzione di telefoni cellulari, delle schede SlM e, in generale, del consumo
telefonico effettuato da cellulari;
e)
oneri per riscaldamento;
f)
oneri per elettricità;
g)
oneri per spese postali;
h)
acquisto materiale di cancelleria, quali il costo delle copie fotostatiche o
eliografiche degli elaborati progettuali in quanto verificabili, ad eccezione
dei casi in cui il progetto sia stato redatto all’esterno;
j)
altre spese amministrative e di gestione ammissibili in base al Regolamento CE
n. 448/2004.
2.
di aggiungere all’interno del capo IV della “Direttiva delle procedure e
degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla
realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie
gestite dall’Amministrazione regionale” approvata con D.G.R n. 3002005
l’articolo 8bis come di seguito riportato:
Articolo
8bis- Spese di attuazione e gestione del contratto di appalto
1.
Le spese di attuazione e gestione del contratto di appalto sono finalizzate
all’attuazione del progetto e gravano sul soggetto attuatore successivamente
all’aggiudicazione dell’appalto.
In
particolare, sono riferite ai seguenti elementi di costo:
a)
direzione dei lavori;
b)
misure e contabilità;
c)
oneri per espropri;
d)
collaudi di legge;
e)
oneri tecnici di cui all’art. 18 della legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni;
f)
Piano di sicurezza in fase di esecuzione;
g)
oneri per consulenti relativi a parti specialistiche non oggetto di
progettazione interna o esterna, pareri legali etc.
h)
indagini geotecniche e di laboratorio (prove sui materiali -sismiche ecc.)
i)
oneri per la redazione di varianti redatte esclusivamente ai sensi dell’art.
25 della Legge 109/94 e dell’art. 134 del D.P.R. 554/99;
j)
oneri per registrazioni,accatastamento e volture
3.
di modificare l’articolo 10 della “Direttiva delle procedure e degli
adempimenti connessi all ‘ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di
interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite
dall’Amministrazione regionale” approvata con D.G.R 11 febbraio 2005, n. 300
e di sostituirlo con il seguente:
Articolo
10- Limiti delle spese generali
1.
In generale, il limite massimo del contributo regionale concedibile per le spese
generali è del 12% dell’importo complessivo del progetto preliminare ammesso
a contributo con determinazione dirigenziale del Responsabile di Misura.
Le
spese generali si intendono comprensive d’IVA, se e nella misura in cui
quest’ultima costituisce un costo per il soggetto attuatore.
2.
Nel caso di interventi previsti nei piani di forestazione annuale, il limite
massimo del contributo regionale concedibile per le spese generali,
relativamente al periodo 2005 - 2007, è stabilito secondo le disposizioni di
cui all’articolo 32, comma 10, della Legge Regionale 27 gennaio 2005, n. 5
“Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e
pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2005” che dispone:
“Il contributo per /e spese generali dovuto agli enti delegati per láttuazione
del piano triennale regionale non puo superare, nell’anno 2005, il valore
assoluto dell’importo riconosciuto nell’anno 2004 maggiorato del 2 per
cento. Per gli anni 2006 e 2007 la misura del contributo e incrementata,
rispetto all’esercizio precedente, del tasso di inflazione programmato
riportato nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2005-2008 dello
Stato, pari all’l,5 per cento per il 2006 ed all’l,4 per cento per il
2007”.
Il
limite massimo del contributo regionale concedibile per le spese generali degli
interventi previsti nei piani di forestazione annuali sostenute dai soggetti
attuatori nel corso del 2004 e nelle annualità antecedenti al 2004 è pari
all’8% del costo ammissibile degli interventi, comprensivo dlVA, se e nella
misura in cui quest’ultima costituisce un costo per il beneficiario.
3. I
costi di carattere generale e indiretto, di cui all’art. 8, comma 2, non
potranno eccedere il 30% dell’ammontare complessivo delle spese generali di
cui al coma 1 dell’articolo 8 comma 1.
4. Eventuali spese eccedenti i predetti limiti sono a carico del soggetto attuatore dell’intervento.
4.
di modificare lo schema del Quadro economico dei progetti infrastrutturali
riportato nei format delle determinazioni dirigenziali di cui agli allegati I e
II della “Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi
all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi
infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite
dall’Amministrazione regionale” approvata con D.G.R 11 febbraio 2005, n. 300
e di sostituirlo con il seguente:
QUADRO
ECONOMICO
A.
Totale complessivo dei lavori E. ............
Lavori
a base d’asta: a misura, a corpo, in economia E. ............
Oneri
per la sicurezza E. ............
B.
Somme a disposizione della stazione appaltante E. ............
Lavori
in economia (previsti in progetto ed esclusi dall’appalto) E. ............
Spese
generali (art. 8 del presente provvedimento di modifica alla Direttiva approvata
con DGR 300/2004) E. ............
Spese
di attuazione e gestione del contratto di appalto (art. 8bis del presente
provvedimento di modifica alla Direttiva approvata con DGR 300/2004) E.
............
Espropriazioni
di immobili ed aree E. ............
Acquisto
di immobili E. ............
IVA
su lavori E. ............
Imprevisti
E. ............
Acquisti
di materiale per la realizzazione dell’opera E. ............
Altro
E. ............
Totale
complessivo di progetto (A + B) E. ............
5.
di stabilire che la nuova disciplina sulle spese generali di cui alla presente
deliberazione deve essere applicata agli interventi che saranno ammessi a
finanziamento a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del presente
provvedimento, nonché a tutti gli interventi per i quali, a tale data, non sia
stata effettuata la chiusura finanziaria;
6.
di trasmettere la presente delibera per i relativi adempimenti agli Uffici e
agli Enti ed Organismi coinvolti nell’attuazione dei programmi comunitari.
La
presente Deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.
Tutti
gli atti cui si fa riferimento sono depositati presso il Dipartimento Presidenza
della Giunta che ne curerà la conservazione nei modi di legge.