Regione Basilicata
C.I.C.O. - Struttura di Staff
Politiche e Programmi Comunitari - Area Monitoraggio
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DGR n.300 del 11/02/2005 - Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall’Amministrazione regionale |
CAPO I.....- OBIETTIVI E COMPITI.
CAPO II...- AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI.
Art. 3 - Modalità di individuazione e selezione dei progetti di infrastrutture..
CAPO III..- VINCOLO DI DESTINAZIONE E DIVIETO DI ALIENAZIONE DELLE OPERE
Art. 8 - Definizione di spese generali....
CAPO V..- VARIANTI IN CORSO D’OPERA E RIBASSI D’ASTA....
Art. 11 - Criteri di ammissibilità delle varianti....
Art. 12 - Istanza di autorizzazione delle varianti..
Art. 13 - Economie da fine lavori ed eccedenze di spesa...
Art. 14 - Criteri di autorizzazione all’impiego dei ribassi d’asta...
CAPO VI.- INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE GENERATORI DI ENTRATE (IGE)..
Art. 17 - Ambito di applicazione...
Art. 18 - Partecipazione agli IGE dei fondi strutturali e del soggetto attuatore..
Art. 19 - Procedure di verifica e di attestazione..
Art. 20 - Modalità di calcolo delle entrate sostanziali nette....
Art. 21 - Situazione senza intervento...
Art. 22 - Situazione con intervento..
Art. 23 - Calcolo del costo totale dell’investimento...
Art. 25 - Attualizzazione delle entrate nette..
Art. 26 - Indici di redditività finanziaria e Piano finanziario..
Articolo 1 - Definizioni e finalità
1. La presente direttiva intende regolamentare le procedure e gli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall’Amministrazione regionale.
2. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per:
a) Soggetto attuatore: il soggetto responsabile della realizzazione di lavori pubblici cofinanziati con risorse comunitarie gestite dall’Amministrazione regionale. Si tratta degli organismi e delle imprese pubbliche o private, indicati dall’articolo 2, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, individuati come beneficiari finali degli interventi realizzati sulle misure a carattere infrastrutturali del Complemento di programmazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006. Nel caso di interventi per i quali la normativa prevede l’obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l’aggiudicazione delle gare di appalto, il soggetto attuatore funge da stazione appaltante. Per gli interventi nel settore forestale realizzati in amministrazione diretta, gli enti attuatori sono le Comunità Montane o le Province che esercitano le funzioni ad esse delegate con Legge regionale 10 novembre 1998 n. 42. Nell’ambito del PIT soggetto attuatore resta il singolo ente, mentre il Soggetto Responsabile – Amministrazione capofila del PIT esercita le funzioni di controllo sull’Ufficio Comune e sull’andamento complessivo del progetto integrato territoriale, ad esso delegate dalla Partnership Locale Istituzionale.
b) Interventi infrastrutturali: le opere di pubblica utilità realizzate dai soggetti attuatori di cui all’art. 2, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109
c) Responsabile di misura: il Dirigente regionale incaricato di realizzare le azioni previste da ciascuna misura del P.O.R. Basilicata 2000-2006 nel rispetto delle condizioni in esso contenute e in quelle del relativo Complemento di programmazione. In particolare, provvede all’adozione degli atti di impegno della spesa e di liquidazione; al monitoraggio degli interventi finanziati e alla implementazione dei dati e delle informazioni necessarie nel software di monitoraggio, nonché di quanto stabilito dall’art. 15 del regolamento approvato con D.G.R. n. 847/2003. Al responsabile di misura possono essere attribuiti specifici compiti stabiliti dagli appositi Piani regionali e Accordi di Programma all’interno dei quali trovano attuazione alcuni progetti infrastrutturali.
d) Project manager: il dirigente titolare dell’Unità di Coordinamento e Gestione dei Progetti Integrati territoriali (P.I.T.) al quale è attribuita la responsabilità della piena e corretta attivazione del P.I.T. e del raggiungimento degli obiettivi in esso indicati, al quale sono assegnati i compiti definiti nella D.G.R. n. 1364/2001.
e) Responsabile del procedimento: è individuato dal soggetto attuatore nell’ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare. E’ responsabile dell’attuazione dell’intervento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell’opera ed ha la responsabilità di adempiere alle funzioni e ai compiti previsti dagli articoli 7 e 8 del D.P.R. 554/1999.
3. Ai fini dell’applicazione del solo Capo VI della presente direttiva si intende per:
a) Entrate nette: valore attualizzato dei flussi pari alla differenza tra Ricavi e Costi operativi.
b) Margine operativo lordo: entrate nette.
c) Entrate nette sostanziali o consistenti, ai sensi del Considerando (40) e dell’art. 29 del Regolamento (CE) n.1260/99: quelle entrate nette che rappresentano almeno il 25% del costo totale dell’investimento: margine lordo di autofinanziamento superiore al 25%.
d) Entrate nette non consistenti quelle che rappresentano meno del 25% del costo totale dell’investimento.
e) Ricavi: si tratta delle Tariffe, dei canoni, dei prezzi di vendita dei servizi relativi al servizio che deriva dalla realizzazione dell’infrastruttura.
f) Costi operativi: Sono rappresentati dai costi di gestione (esclusi ammortamenti, costituzione di riserve e oneri finanziari) e dai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
g) “Investimento” o “progetto”: Si intende “una serie economicamente indivisibile di lavori aventi una funzione tecnica specifica e obiettivi chiaramente identificabili”. Rientrano in tale definizione gli investimenti in infrastrutture singole e delimitate, ma anche quegli investimenti che si inseriscono in insiemi esistenti di infrastrutture strettamente interconnesse, le cui parti sono interdipendenti (come per esempio le reti dell’acqua, le reti elettriche, le reti ferroviarie, le reti di telecomunicazioni, eccetera). Mentre gli investimenti in infrastrutture singole vanno valutati come investimenti a sé stanti, gli investimenti che si inseriscono in un insieme più ampio devono necessariamente essere valutati nel contesto dell'infrastruttura nel suo insieme, considerandone gli effetti economici sul complesso dell'infrastruttura, perché le entrate nette sono generate dall’insieme e non dal singolo investimento.
h) Margine lordo di autofinanziamento: entrate nette attualizzate / costo totale dell’investimento attualizzato x 100.
i) Vita utile dell’infrastruttura. Generalmente la vita utile di un’infrastruttura è fra 20 e 30 anni dal completamento dell’opera; dipende dalla tipologia del progetto e sarebbe errato adottare uno standard comune per tutte le tipologie. In linea di principio, il termine della vita utile di un’opera è l’epoca in cui si prevede che l’opera debba essere ricostruita, o radicalmente ristrutturata, con lavori che vanno oltre la manutenzione straordinaria. In pratica, considerata la difficoltà di prevedere con precisione la vita utile effettiva delle opere più durature, la scarsa affidabilità di previsioni nel futuro lontano e la irrilevanza finanziaria dei flussi di cassa molto lontani nel tempo, si raccomanda di utilizzare durate di vita utile standard per tipologia di progetto. Nel caso di infrastrutture cedute in concessione, la vita utile del progetto non coincide necessariamente con la durata della concessione, che tende ad essere più breve.
j) Valore residuo: è il valore economico dell’opera alla fine della sua vita utile; non può essere, quindi, che un valore molto ridotto, con la possibile eccezione di quei casi in cui la vita utile effettiva del progetto è considerevolmente più lunga della vita utile standard considerata nell’analisi finanziaria. In questi casi, il valore residuo dell’investimento deve incorporare la stima del valore attuale delle entrate nette che il progetto potrà continuare a generare negli anni successivi alla durata della vita utile standard utilizzata nei calcoli. Nella maggioranza dei casi, il valore residuo dell’opera si valuta come il minor costo che occorrerà sostenere quando si dovrà ricostruire l’opera alla fine della sua vita utile, in confronto a quanto costerebbe costruire l’opera partendo da zero. Alternativamente, per certe tipologie di progetti, si può considerare il valore di rottamazione del metallo utilizzato, al netto del costo dello smantellamento.
k) Tasso di sconto o Tasso di attualizzazione: è il tasso che si suggerisce per attualizzare i flussi di entrate nette; rappresenta il “costo di opportunità” del capitale investito nell’opera, nell’ipotesi che fosse utilizzato diversamente, per esempio investendolo in titoli finanziari o in altre opere infrastrutturali. Il tasso di sconto deve anche riflettere il rischio imprenditoriale implicito nell’investimento. Il tasso di interesse dei finanziamenti ottenibili non è un indicatore significativo: il costo di opportunità del capitale deve essere, per definizione, superiore al tasso di interesse del finanziamento, altrimenti non si giustificherebbe il ricorso all’indebitamento. La Commissione Europea (si rimanda alla “Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di investimento” ed alla “nota di orientamento” CDRR/02/0040/00) propone di usare il tasso del 6% in termini reali per i progetti di infrastruttura pubblica, lasciando però aperta la possibilità di utilizzare il tasso dell’8% per certi progetti ISPA, ossia per i progetti di investimento nei settori dei trasporti e dell’ambiente realizzati dai Paesi in pre-adesione all’UE. Il tasso di sconto del 6% è da collegare alla valutazione della redditività stimata su valori a prezzi costanti. Si tratta pertanto di una misura del tasso di sconto in termini reali, cui corrisponderebbe un tasso di sconto nominale (includendo le variazioni dei prezzi) di circa l’8 - 8,5%.
4. La presente direttiva si compone di sei capi. In particolare:
a) Nel Capo I sono elencati gli obiettivi e i compiti della direttiva.
b) Il Capo II definisce:- lo schema tipo di atto d’impegno che il Responsabile di misura deve adottare per l’ammissione a finanziamento degli interventi infrastrutturali da realizzare nell’ambito di programmi cofinanziati dai fondi strutturali; - il ruolo ed i compiti del Responsabile di misura;- gli obblighi e gli adempimenti in capo ai soggetti attuatori al fine di beneficiare di risorse comunitarie.
c) Il Capo III disciplina il vincolo di destinazione d’uso e di alienazione delle opere realizzate dai soggetti attuatori e le modalità di effettuare ispezioni e controlli ex post di primo livello per verificare il rispetto di tali vincoli.
d) Nel Capo IV viene definita un’elencazione dettagliata delle spese generali relative agli interventi infrastrutturali realizzati dai soggetti attuatori, i criteri di ammissibilità e di rendicontazione di tali spese alla Regione Basilicata.
e) Il Capo V disciplina i criteri e le modalità con le quali i soggetti attuatori devono essere autorizzati all’esecuzione di varianti e all’utilizzo di economie da ribassi d’asta nella realizzazione di interventi infrastrutturali da parte dei responsabili di misura.
f) Il Capo VI, in attuazione dell’art. 29, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n.1260/99 e del paragrafo 4.1 del QCS Italia Obiettivo 1 relativi agli investimenti in infrastrutture generatori di entrate, disciplina le modalità di determinazione del margine lordo di autofinanziamento dell’investimento al fine di definire il tasso di partecipazione dei fondi strutturali e i ruoli ed i compiti del soggetto attuatore, del responsabile di misura, del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (N.R.V.V.I.P) e dell’Autorità di Gestione (AdG) del P.O.R. Basilicata 2000-2006.
1. Le disposizioni della presente direttiva sono stare redatte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente. In generale, si è fatto riferimento a:
- Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21.06.1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1685 della Commissione del 28.07.2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n° 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali come modificato dal Reg. (CE) n. 448 del 10.03.2004;
- Regolamento (CE) n. 438 della Commissione del 02.03.2001 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n° 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali come modificato dal Regolamento (CE) n. 2355 della Commissione del 27 dicembre 2002;
- Regolamento (CE) n. 1159 della Commissione del 30.05.2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
- Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) per le Regioni Italiane dell’Obiettivo1 2000-2006 approvato con Decisione C (2000) 2050 del 01.08.2000 e successive modifiche.
2. Il Capo III, sul vincolo di destinazione e di alienazione delle opere realizzate e sui relativi controlli, attua il disposto dell’articolo 30, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1260/99 con riferimento alle disposizioni degli articoli 46, 47 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ad alcuni orientamenti della Commissione Europea - in particolare la Comunicazione della Commissione Europea C (88) 1969 - della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale delle Comunità Europee.
3. Le disposizioni del Capo IV sono state redatte nel rispetto e secondo il dettato del Regolamento (CE) n. 448/2004; dell’art. 18 della Legge 109/94 e della Determinazione n. 43 del 25.09.2000 dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici.
4. Le disposizioni del Capo V, sulle varianti ed i ribassi d’asta, sono state redatte nel rispetto della normativa nazionale vigente, in particolare di quanto stabilito dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni; dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 – “Regolamento di attuazione dell’art. 3 della Legge 109/1994”; dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 – “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”; dagli Atti di regolazione e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in particolare la Determinazione n. 1 dell’11/01/2001 e la Determinazione n. 30 del 9.06.2000.
5. La disciplina del Capo VI, relativa agli investimenti in infrastrutture generatori di entrate, è stata redatta con riferimento ai seguenti regolamenti e documenti:
- Considerando (40) e art. 29, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n.1260/99;
- Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) per le Regioni Italiane dell’Obiettivo 1 2000-2006, par. 4.1, Tassi di partecipazione dei Fondi strutturali;
- Autorità di gestione del QCS, “Documento per la determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali negli investimenti in infrastrutture generatori di entrate”, MEF-DPS, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, Prot. 0021270/2003 del 27.06.2003;
- Commissione Europea – DG Regio, “Linee Guida per l’analisi costi-benefici dei progetti di investimento”, a cura di M. Florio, versione 2002;
- “Studi di fattibilità delle opere pubbliche: Guida per la certificazione da parte dei nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)”. Versione aggiornata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 12 giugno 2003;
- Nota di orientamento della Commissione per la valutazione dei grandi progetti di investimento, presentata in data 24 luglio 2002 al Comitato di riconversione delle Regioni (CDRR/02/0040/00) dal titolo “Simplification, Transparency and Coherence in the Evaluation of Major Infrastructure Projects supported by the ERDF, the Cohesion Fund or ISPA”;
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Nota di orientamento della Commissione sugli investimenti generatori
di entrate, presentata in data 24 luglio 2002 al Comitato di riconversione
delle Regioni (CDRR/02/0042/00)
1. Le modalità e le procedure di individuazione degli interventi infrastrutturali da ammettere a finanziamento sul P.O.R. Basilicata 2000-2006 sono specificate nel relativo Complemento di programmazione, ove sono specificati i programmi, i piani regionali, gli accordi di programma e i protocolli mediante i quali vengono selezionati i progetti e, in generale, trova attuazione la misura.
2. Sono altresì ammessi a finanziamento i progetti rivenienti da altre programmazioni ritenuti rendicontabili in base alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1158 del 26 giugno 2002.
1. L’approvazione di progetti preliminari per la realizzazione di interventi infrastrutturali - redatti nei modi stabiliti dagli articoli da 18 a 24 del DPR 554/99 - e la concessione del finanziamento, con apposito impegno sul bilancio regionale, sono disposti con determinazione dirigenziale del responsabile di misura, redatta nel rispetto degli articoli 48 e seguenti della Legge Regionale n. 34/2001 e conformemente agli schemi riportati negli Allegato I e Allegato II, nella quale sono definiti gli adempimenti e gli obblighi del soggetto attuatore elencati nell’articolo 5. Gli Allegati I e II devono essere opportunamente modificati nel caso in cui vengano congiuntamente ammessi a finanziamento più interventi.
2. Per gli interventi infrastrutturali approvati all’interno di specifici accordi di programma, protocolli d’intesa o altri strumenti di programmazione negoziata, il Responsabile di Misura deve provvedere, con apposito atto, al pre-impegno o prenotazione di spesa dell’intero ammontare delle risorse della misura che concorrono al finanziamento dei suddetti accordi.
3. Il Responsabile di Misura è tenuto a richiamare il pre-impegno di cui al comma 2 all’interno dell’atto di impegno di ciascun intervento finanziato ed a riportare i dati relativi al pre-impegno nelle apposite sezioni delle procedure di monitoraggio.
4. Il Responsabile di misura, al fine di ammettere a finanziamento il progetto preliminare, deve verificare la seguente documentazione inoltrata dal soggetto attuatore:
a) il provvedimento amministrativo del soggetto attuatore, quale la delibera di Giunta o di Consiglio, con il quale è stato approvato il progetto preliminare;
b) la scheda di georeferenziazione dell’intervento, redatta sulla base delle indicazioni riportate nell’Allegato III;
c) la comunicazione concernente l’individuazione del Responsabile del procedimento ed i relativi recapiti, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 109/94;
d) le dichiarazioni di impegno di cui all’articolo 6, comma 2, della presente direttiva riguardanti il rispetto del vincolo di destinazione d’uso e di alienazione dell’infrastruttura che intende realizzare;
e) una dichiarazione dell’Ente e/o la relativa documentazione attestante l’inserimento del progetto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche secondo il disposto della Legge 109/94 e, in particolare, dell’articolo 13 del D.P.R. 554/99;
f) una breve relazione descrittiva dell’intervento che si intende realizzare dalla quale emerga:
- l’indicazione dei benefici derivanti dall’intervento;
- l’indicazione dei modi in cui l’intervento contribuisca al conseguimento degli obiettivi della misura del P.O.R. Basilicata 2000-2006 all’interno del quale è realizzato;
- la conformità del progetto con quanto previsto nei piani o nei programmi mediante i quali si attua la misura.
g) l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi necessari per la realizzazione dell’intervento per la cui adozione da parte degli organi competenti la progettazione preliminare non sia sufficiente.
Articolo 5 - Obblighi del soggetto attuatore
1. Nella determinazione dirigenziale di cui al comma 1 dell’articolo 4 viene approvato il quadro economico del progetto preliminare, redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 18 e seguenti del D.P.R. 554/1999, e viene specificato:
- che il costo complessivo del progetto comprende e compensa il costo di ogni lavoro, dei servizi, delle forniture, delle spese generali, dell’IVA, della indennità di eventuali espropriazioni, di indennizzi, dei canoni, dei contributi e di ogni altra spesa comunque preordinata o conseguente e connessa alla realizzazione dell’opera stessa;
- che, rispetto al quadro economico approvato, sono a carico del soggetto attuatore ogni e qualsiasi onere economico aggiuntivo e/o richiesta risarcitoria che possa essere avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti.
2. Nella determinazione dirigenziale viene indicata la somma occorrente per la realizzazione dei lavori, il relativo impegno sull’esercizio in corso e sul bilancio pluriennale, il numero del capitolo e l’unità previsionale di base.
3. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere al Responsabile di Misura, entro 15 giorni dalla data della deliberazione (determinazione) di approvazione del progetto esecutivo, la seguente documentazione:
a) la dichiarazione di conformità del progetto esecutivo rispetto al progetto preliminare;
b) la dichiarazione di conformità del progetto esecutivo rispetto alle schede di ammissibilità delle spese di cui al Regolamento (CE) n. 1685 del 28.07.2000 come modificato dal Reg. (CE) n. 448 del 10.03.2004;
c) il provvedimento amministrativo del soggetto attuatore, quale la delibera di Giunta o di Consiglio (determinazione del dirigente o responsabile) , con la quale è stato approvato il progetto esecutivo al fine di:
- verificare gli aspetti attinenti il quadro economico dell’investimento rispetto alle indicazioni del progetto preliminare;
- verificare che siano state rispettate tutte le disposizioni di cui agli articoli 35-49 del D.P.R. 554/99.
d) i pareri resi sul progetto dagli organismi preposti, per accertare che le eventuali prescrizioni non abbiano portato ad un aumento del costo del progetto esecutivo rispetto a quello preliminare;
e) la validazione del progetto esecutivo prevista dall’art. 47 del D.P.R. 554/99;
f) qualora, rispetto al quadro economico del progetto preliminare, il progetto esecutivo comporti un importo maggiore, il responsabile di misura dovrà acquisire un atto formale del soggetto attuatore con il quale lo stesso si fa carico del costo aggiuntivo e nel quale siano espressamente indicate le fonti e le modalità di copertura finanziaria dell’importo eccedente il finanziamento regionale.
4. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere il provvedimento di indizione della gara di appalto al Responsabile di Misura entro 15 giorni dalla data di approvazione di tale provvedimento.
5. Il soggetto attuatore deve procedere all’appalto dei lavori dopo aver accertato che non sussistano impedimenti di sorta all’esecuzione dell’opera così come risultante dal progetto esecutivo e, qualora emergano impedimenti giudiziari, civili, penali o amministrativi, il soggetto attuatore è tenuto a dare immediata comunicazione al responsabile di misura per le valutazioni di competenza in ordine alla fattibilità dell’opera.
6. Il soggetto attuatore deve procedere a trasmettere al Responsabile di Misura, pena la revoca del finanziamento, l’attestazione di avvenuta aggiudicazione dei lavori entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della Regione Basilicata dell’atto di impegno di cui all’articolo 4.
7. Il soggetto attuatore deve realizzare l’intervento in aderenza al progetto preliminare approvato e nel rispetto dei termini e delle disposizioni delle leggi comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.
8. Il soggetto attuatore è tenuto a fornire tempestivamente al responsabile di misura ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possono dar luogo a riduzione, decadenza o revoca del contributo.
9. Il soggetto attuatore, pena la revoca del finanziamento, è obbligato alla conclusione lavori entro la data stabilita nel contratto d’appalto.
10. Il Soggetto attuatore è individuato quale responsabile dell’attuazione degli interventi e del rispetto dei vincoli temporali e finanziari per consentire la completa utilizzazione delle risorse comunitarie e qualora non rispetti i tempi previsti per la spesa delle risorse assegnate la Regione Basilicata potrebbe procedere alla revoca dell’intero finanziamento.
Nell’ambito del PIT la responsabilità dell’andamento e dell’attuazione del progetto integrato territoriale nel suo complesso è assunta dal Soggetto Responsabile - Amministrazione capofila, per effetto della delega delle funzioni di controllo da parte dei singoli enti associati ed in conformità alla D.G.R. n. 1364/2001. Nella gestione “accentrata” il Soggetto Responsabile è altresì obbligato al rispetto dei tempi di erogazione della spesa, in quanto unico gestore finanziario delle risorse del PIT.
11. Nella determinazione dirigenziale deve essere riportato che la Regione Basilicata rimane estranea ad ogni rapporto nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione dell’opera e che, pertanto, il soggetto attuatore è responsabile, senza rivalsa nei confronti della Regione, di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza o per effetto dell’esecuzione degli interventi infrastrutturali e delle attività connesse e non potrà, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti della Regione.
12. La determinazione dirigenziale deve rimandare al rispetto delle disposizioni contenute nel capo V della presente direttiva in merito alle modalità di utilizzo dei ribassi d’asta e di realizzazione delle varianti in corso d’opera.
13. Il soggetto attuatore deve provvedere al collaudo delle opere, qualora non ricorrano gli estremi per la redazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi della legislazione vigente in materia.
14. Gli oneri di collaudo gravano sul finanziamento concesso al soggetto attuatore.
15. Il soggetto attuatore ha l’obbligo di apporre sui documenti originali giustificativi delle spese un apposito timbro con dicitura atta a consentire l’attribuzione in maniera univoca ed esclusiva della spesa al progetto cofinanziato dai fondi strutturali.
16. Il soggetto attuatore deve sottoporre a validazione tutte le spese connesse all’intervento infrastrutturale ammesso a finanziamento, deve approvare i relativi atti che, vistati dall’ufficio tecnico, devono essere trasmessi al Responsabile di misura.
17. Il soggetto attuatore è tenuto a prevedere una contabilità separata delle operazioni cofinanziate o, nel caso in cui la contabilità relativa a tali operazioni sia ricompresa nel sistema contabile in uso presso lo stesso, la possibilità di estrapolare tutti i dati contabili delle operazioni cofinanziate in maniera chiara ed in qualsiasi momento.
Lo stesso è tenuto a fare nell’ambito del PIT il Soggetto Responsabile, quale unico interlocutore finanziario della Regione, per le operazioni cofinanziate rientranti nel progetto integrato territoriale approvato.
18. Il soggetto attuatore si impegna, pena la revoca del finanziamento, a inserire ed aggiornare sulla procedura informatica “Catasto progetti”, accessibile collegandosi alla RUPAR (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale) all’indirizzo internet http://www.rete.basilicata.it (Area servizi di rete) le informazioni dei dati identificativi del progetto, nonché i dati utili al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, validate dal responsabile del procedimento. In particolare, il soggetto attuatore si impegna ad aggiornare e ad inserire i dati nelle seguenti sezioni del “Catasto progetti”:
- fattura/documento contabile (estremi delle fatture, delle determinazioni di liquidazione o di ogni altro documento contabile attestante la spesa);
- Mandati (estremi dei mandati di pagamento, provvedendo ad associare i mandati ai rispettivi documenti di spesa);
- Monitoraggio fisico (inserimento degli indicatori di monitoraggio fisico in fase preventiva o di realizzazione ed a conclusione dell’intervento);
- Monitoraggio procedurale (inserimento delle date previste ed effettive di ciascuno step procedurale del progetto);
- Quadro economico (a inizio e fine progetto);
- Collaudi (inserimento della data e degli estremi del certificato di collaudo);
- Coordinate Geografiche (inserimento delle coordinate geografiche del progetto secondo il Sistema di riferimento cartografico UTM WGS 84Fuso 33 o Gauss Boaga, come indicato nell’Allegato III).
19. Nel caso di interventi attuati mediante PIT, il soggetto attuatore si impegna, pena la revoca del finanziamento, a inserire ed aggiornare sulla procedura informatica “SIRPIT”, accessibile collegandosi a www.sirpitbasilicata.it, le informazioni dei dati identificativi del progetto, nonché i dati utili al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale. In particolare, il soggetto attuatore si impegna ad inserire ed aggiornare le sezioni del “SIRPIT” per le singole fasi relative all’anticipazione, alla progettazione, all’appalto ed alla chiusura dei singoli progetti infrastrutturali utilizzando l’apposita “area riservata”.
20. Il soggetto attuatore si impegna a compilare, su supporto cartaceo o nelle sezioni del sistema di monitoraggio (“Catasto Progetti” o SIRPIT), le eventuali ulteriori schede di monitoraggio che si rendessero necessarie ai fini dell’attuazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006.
21. L’erogazione dell’importo stanziato a favore del soggetto attuatore deve avvenire secondo le modalità di seguito riportate:
a) un primo acconto nella percentuale del 15% a titolo anticipazione;
b) ulteriori acconti, a titolo di rimborso delle spese sostenute, fino alla concorrenza del 90% dell’importo assentito, saranno corrisposti dalla Regione su richiesta del soggetto attuatore.
L’erogazione del secondo acconto, a titolo di rimborso di spese già sostenute (quali progettazione, pubblicità gara ed espropri), può avvenire solo dopo che l’ente attuatore abbia provveduto:
o alla trasmissione della documentazione giustificativa delle eventuali spese sostenute, in copia conforme all’originale, corredata dal contratto, dal verbale di consegna, dalla dichiarazione del direttore dei lavori dell’effettivo inizio dei lavori;
o all’inserimento dei dati di cui al punto precedente sulla procedura “Catasto progetti”, per gli interventi infrastrutturali realizzati sul P.O.R., o sul “SIRPIT”, per i progetti realizzati mediante PIT.
L’erogazione degli acconti successivi può avvenire solo dopo che l’ente attuatore abbia provveduto:
- all’invio del S.A.L. (stato di avanzamento lavori) con relativo certificato di pagamento, in copia conforme, approvato dal soggetto attuatore o di altra idonea documentazione contabile vistata dal direttore dei lavori ed approvata dal soggetto attuatore;
- inserimento ed aggiornamento dei dati sulla procedura “Catasto progetti” o sulla procedura “SIRPIT”.
c) il saldo, costituito dal residuo 10%, sarà corrisposto ad ultimazione dei lavori. La corresponsione del saldo è subordinata:
- all’approvazione ed all’invio degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione al Responsabile di misura;
- all’inserimento di tutti i dati di cui al comma 18 o 19 sulla procedura informatica “Catasto Progetti” o sulla procedura “SIRPIT”, opportunamente validati dal responsabile di procedimento;
- all’invio della scheda di monitoraggio finanziario (Scheda “A” – Allegato IV), stampata dalla procedura “Catasto Progetti” o “SIRPIT”, completa in ogni sua parte e sottoscritta dal Responsabile del procedimento e dal Responsabile dell’Ufficio finanziario del soggetto attuatore.
22. Il soggetto attuatore è tenuto a corrispondere i pagamenti dovuti al/ai soggetto/i esecutore/i delle opere e/o al/ai fornitore/i nei tempi stabiliti dal contratto indipendentemente dai tempi di erogazione degli acconti e del saldo da parte della Regione Basilicata.
Nella gestione “accentrata” del PIT tale obbligo è fissato in capo al Soggetto Responsabile – Amministrazione capofila.
23. Il rapporto tra la Regione Basilicata e il Soggetto attuatore si concluderà obbligatoriamente con l’ultimazione dell’inserimento dei dati sull’apposita procedura informatica (“Catasto progetti”o “SIRPIT”) e la trasmissione della documentazione di cui al precedente comma 21 lettera c), salvo che i competenti organismi di controllo regionali, nazionali e comunitari e/o l’autorità giudiziaria non riscontrino frodi o irregolarità connesse al progetto finanziato.
24. Il soggetto attuatore è tenuto a rispettare ed applicare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione Europea relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali. In particolare, con riferimento ai punti 3.2.2.2, 6.1, 6.2 e 6.3 del succitato regolamento:
a) Nel caso si debbano realizzare interventi infrastrutturali il cui costo totale è superiore a 3 milioni di euro sarà necessario apporre cartelloni fissi in loco durante l’esecuzione dei lavori e, per le infrastrutture accessibili al grande pubblico, bisognerà apporre targhe esplicative permanenti al termine dei lavori, secondo le specifiche riportate nell’Allegato V.
b) Nel caso si debbano realizzare opere infrastrutturali il cui costo totale è pari o inferiore a 3 milioni di euro, in considerazione dell’obbligo normativo nazionale di apposizione di cartellone informativo durante l’esecuzione dei lavori, è necessario che il cartellone stesso contenga l’informazione del cofinanziamento comunitario in base alle specifiche riportate nell’Allegato V;
25. Il soggetto attuatore, a conclusione dei lavori, è tenuto a consegnare alla Regione Basilicata:
a) una breve relazione descrittiva sull’opera realizzata:
- breve descrizione storica dell’opera (max 15 righe);
- breve descrizione dell’intervento (max 15 righe);
- indicazione dei benefici derivanti dall’intervento (max 15 righe)
- indicazione dei modi in cui l’intervento contribuisca al conseguimento degli obiettivi di misura (max 10 righe).
b) Fotografie dell’opera a corredo della relazione, almeno 10 immagini riguardanti:
- L’area oppure l’opera prima dell’intervento;
- L’area oppure l’opera durante l’esecuzione dell’intervento;
- L’area oppure l’opera dopo l’intervento;
- Particolari significativi.
26. Il soggetto attuatore è tenuto a supportare ed agevolare le attività di controllo di tutti gli organismi nazionali e comunitari a tali compiti preposti, ivi compreso l’organismo incaricato di effettuare i controlli del 5% ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 438/2001.
27. Nella determinazione dirigenziale la Regione si riserva ogni e qualsiasi controllo al fine di assicurare la corretta esecuzione degli interventi conformemente al principio di una sana gestione finanziaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 438 del 02.03.2001 della Commissione europea, come modificato dal Regolamento (CE) n. 2355 della Commissione del 27 dicembre 2002;
28. Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare, in originale o in copia certificata conforme agli originali, tutti i documenti giustificativi concernenti le spese e i controlli relativi all’intervento in questione per un periodo di tre anni dopo l’erogazione da parte della Commissione europea dell’accredito del saldo relativo al P.O.R. Basilicata 2000-2006 e, indicativamente, fino al 31 dicembre 2013 e nei modi previsti nel Regolamento (CE) n. 438/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 2355 della Commissione del 27 dicembre 2002.
29. L’atto di impegno – di cui all’Allegato I e II - potrebbe prevedere obblighi aggiuntivi o differenti per gli enti attuatori, rispetto a quelli riportati nei commi precedenti, specificatamente previsti dalla specifica disciplina di settore (normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia urbanistica, ambientale ecc.) o dai piani e accordi di programma all’interno dei quali gli interventi sono ammessi finanziamento.
30. In particolare, con riferimento agli interventi finanziati sulla Misura I.2 del P.O.R. Basilicata 2000-2006:
- si applicano solo le disposizioni della presente direttiva compatibili con la specifica tipologia e natura di tali interventi di forestazione e, pertanto, l’atto di impegno non deve contenere tutti i punti previsti dal Format di cui agli Allegati I e II;
- gli interventi devono essere attuati nel rispetto del Programma per la Salvaguardia e la Valorizzazione Ambientale e Forestale approvato annualmente dalla Regione Basilicata, dal Piano annuale di Forestazione dei soggetti attuatori (Province e Comunità Montane) e del relativo stralcio esecutivo;
- a differenza di quanto disposto dal comma 21, lettera a), dell’articolo 5, il responsabile di misura nell’atto di impegno, ed eventualmente di contestuale liquidazione, può disporre il trasferimento al soggetto attuatore di un primo acconto, a titolo di anticipazione, e di acconti successivi, a titolo di rimborso delle spese sostenute, nei modi e per l’ammontare stabiliti nel Programma per la Salvaguardia e la Valorizzazione Ambientale e Forestale.
Articolo 6 - Vincolo di destinazione e divieto di alienazione
1. Il soggetto attuatore, in linea con l’articolo 30, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99, è obbligato a mantenere la destinazione d’uso dell’infrastruttura realizzata e a non alienare o cedere l’infrastruttura, nonché i beni mobili acquistati al fine di realizzarla, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data del provvedimento regionale di concessione del finanziamento, salvo nel caso in cui non sia stato stabilito un termine più elevato da specifiche norme comunitarie, nazionali o regionali.
2. Il soggetto attuatore, entro 15 giorni dall’approvazione del progetto preliminare di cui all’articolo 4, comma 1, trasmette alla Regione Basilicata una dichiarazione di obbligo attestante l’impegno a rispettare il vincolo quinquennale di cui al precedente comma 1 e, in caso di mancato rispetto del vincolo, l’impegno alla restituzione del contributo percepito.
3. Il soggetto attuatore è tenuto ad inviare annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno e per cinque anni decorrenti dal provvedimento di concessione del contributo, una “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” nei modi e ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.
4. Qualora il soggetto attuatore, prima della scadenza dei cinque anni, intenda mutare la destinazione d’uso dell’infrastruttura realizzata, deve proporre motivata istanza al responsabile di misura, supportata da apposita relazione tecnico – descrittiva, nella quale sia specificata la destinazione dell’opera/bene oggetto del contributo per il quale si intende cambiare la destinazione, in modo che il Responsabile di Misura possa svolgere l’attività di ricognizione che ritenga necessaria.
5. A fronte dell’istanza di cui al precedente comma, l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso può essere concessa con determinazione dirigenziale del responsabile di misura e, comunque, con un provvedimento avente la stessa natura di quello di concessione del finanziamento.
6. Il cambiamento della destinazione d’uso non potrà essere autorizzato in nessun caso qualora venga accertato che si siano verificate congiuntamente almeno una delle situazioni di cui al punto b) con la situazione di cui al punto a):
a) il cambiamento della natura della proprietà, ove si intende per cambio della natura, ad esempio, il cambio della funzione economico-sociale per la quale era stata agevolata od uno sviamento dell'operazione dal suo obiettivo, come nel caso di un infrastruttura o di una struttura di servizio realizzata da un ente pubblico e poi venduta a privati;
b) una delle seguenti situazioni:
- un’alterazione della natura dell’opera/intervento (funzione economico sociale) per perdita del requisito oggettivo dell’operazione o soggettiva del beneficiario;
- un’alterazione delle modalità di esecuzione dell’opera/intervento, quale un’esecuzione in modo difforme dal quadro economico del progetto o senza rispettare la normativa comunitaria in materia di appalti, ambiente ecc;
- una situazione che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico: è il caso di cessione del bene realizzato senza riferimento al valore di mercato o senza considerare l’aiuto ricevuto nel prezzo di vendita.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto del contributo e connessi alla realizzazione dell’intervento infrastrutturale divenuti obsoleti o comunque inidonei all’uso, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni. Tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile di misura a fronte dell’istanza, supportata da apposita relazione tecnico - descrittiva, di cui al precedente comma 4.
8. Le “cause di forza maggiore” possono essere considerate esimenti dall’obbligo di rispettare il vincolo di destinazione di cui al comma 1 e devono essere comunicate e rese note al responsabile di misura ai sensi del comma 4.
9. Qualora un soggetto attuatore invochi la forza maggiore quale causa del mancato rispetto del vincolo quinquennale di cui al comma 1, in mancanza di una codifica dettagliata delle cause di forza maggiore, il Responsabile di Misura – in vista dell’autorizzazione di cui al comma 5 - può valutare la singola fattispecie anche alla luce dei criteri impiegati dalla giurisprudenza comunitaria.
10. La “causa di forza maggiore” - generalizzando la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione C(88) 1969 con riferimento al settore agricolo - «non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali, indipendenti dall’operatore (leggasi soggetto attuatore), e le cui conseguenze non avrebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la migliore buona volontà. […] La circostanza anormale è quella che va considerata imprevedibile (esempi: fulmine, blocco per valanga delle strade normalmente praticabili d’inverno ecc) […] e la circostanza indipendente dall’operatore (leggasi soggetto attuatore) quella che si trova fuori dal suo controllo in senso lato (catastrofe o calamità naturale ecc.)».
11. In applicazione del principio di proporzionalità, in caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione quinquennale, il provvedimento autorizzatorio del responsabile di misura di cui al comma 5 può prevedere:
- una restituzione parziale del finanziamento concesso, proporzionale al periodo di utilizzo del bene, stimata applicando i coefficienti di ammortamento annui previsti dalla legislazione contabile del soggetto attuatore (art. 229, comma 7, del Dlgs 267/2000 per gli Enti Locali; Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988 e s.m.i per le società ecc.);
- e/o eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
12. Qualora nelle regolari attività di gestione e controllo venga accertato che non sia stato rispettato il vincolo di destinazione o che la diversa destinazione d’uso non sia stata preventivamente autorizzata dalla Regione Basilicata, il Responsabile di Misura predispone l’atto amministrativo di decadenza del contributo e di richiesta di rimborso sia della somma in conto capitale che degli interessi maturati a far data dal giorno della quietanza della somma erogata nei tempi stabiliti dal Responsabile di misura. Gli interessi legali sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento relativa al periodo in cui il soggetto attuatore ha beneficiato dell’intervento oggetto della richiesta di rimborso.
13. Le disposizioni del comma 12 possono applicarsi anche nel caso in cui, a seguito del sollecito da parte del responsabile di misura, l’ente attuatore non abbia provveduto ad inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 3.
14. Il Responsabile di Misura deve tenere e custodire una propria contabilità delle pratiche oggetto di recupero e provvede a notificare l’atto di cui al comma 12 e copia della relativa documentazione giustificativa:
- all’Autorità di Gestione in vista delle informazione alla Commissione con la Relazione ex art. 2 del Reg. CE 448/01;
- all’Autorità di Pagamento competente per Fondo la quale apre una posizione nel proprio registro dei recuperi e, dopo il recupero, procede alla rettifica finanziaria, alla restituzione alla Commissione dell’importo deducendolo dalla successiva Domanda di pagamento ed all’aggiornamento del registro dei recuperi;
- all’Autorità di Controllo al fine di provvedere all'aggiornamento delle informazione alla Commissione con le Relazioni trimestrali ex art. 3 del Reg. CE 1681/94 nonché, per una valutazione dell’eventuale carattere sistemico dell’evento o dell’inefficienza dei controlli e per la valutazione dei fattori di rischio.
15. E’ fatto obbligo di introdurre nei provvedimenti regionali di ammissione a finanziamento di interventi infrastrutturali e nei relativi disciplinari:
- l’obbligo per gli enti attuatori di attenersi al rispetto del presente articolo 5, esplicitando in particolare l’obbligo di inoltrare le dichiarazioni periodiche di cui al comma 4;
- la clausola di revoca del beneficio in caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui al precedente comma 1;
- le procedure di controllo previste a carico del Responsabile di Misura riportate nel successivo articolo 7.
1. La Regione Basilicata, in qualità di amministrazione concedente, si adopera per verificare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1 dell’articolo 6 tramite i Responsabili di Misura.
2. Il Responsabile di Misura deve instaurare un monitoraggio sistematico del rispetto del vincolo provvedendo ad effettuare il riscontro del regolare invio delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorità di cui all’articolo 6, comma 3, da parte dei soggetti attuatori.
3. In assenza dell’invio delle dichiarazioni, previo sollecito, il Responsabile di Misura può provvedere ad effettuare le ispezioni e i controlli in loco ritenuti opportuni.
4. Oltre al controllo tramite monitoraggio sistematico di cui al precedente comma 2, il Responsabile di Misura effettua il controllo sul rispetto del vincolo di destinazione mediante un sistema di ispezioni e controlli in loco effettuati “a campione”, nel corso dell’intero periodo di permanenza del vincolo, su tutte le opere che siano state ammesse a finanziamento da più di due anni sul territorio regionale nell’ambito di ciascuna misura.
5. La dimensione del campione deve essere pari ad almeno il 10%, in termini di costo di realizzazione, delle opere realizzate nell’ambito della specifica misura del P.O.R. Basilicata 2000-2006.
6. Il responsabile di misura predispone il campione inserendovi:
- l’opera con il valore, in termini di costo di realizzazione, più elevato;
- l’opera con il valore, in termini di costo di realizzazione, più basso;
- e, sino alla concorrenza del 10% stabilita al comma 5, le opere che abbiano un valore uguale o prossimo alla media aritmetica di tutte le opere.
7. Nel caso di misure suddivise in più azioni, il numero di progetti di ciascuna azione inseriti nel campione deve essere tale da far in modo che ciascuna azione, in termini di spesa, incida sul campione in misura corrispondente al suo peso finanziario all’interno della misura.
8. Nella determinazione del campione possono essere esclusi quegli interventi non considerati soggetti a vincolo di destinazione, ossia quegli interventi che, per motivi oggettivamente attinenti alla loro natura e finalità, non presentano la necessità di verificare il mantenimento del vincolo: ad esempio i progetti relativi all’ammodernamento dei sistemi irrigui, alla difesa del suolo, alla protezione dei dissesti idrogeologici ecc.
9. Il responsabile di misura, dopo aver predisposto il campione nei modi stabiliti nei commi precedenti, comunica l’elenco degli interventi in esso inclusi all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Controllo del P.O.R..
10. Le ispezioni ed i controlli devono essere disposti dal Responsabile di Misura, nell’ambito delle attività di controllo effettuate per la Misura, sino alla chiusura dell’attuazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006 e non oltre il 31.12.2008. Successivamente saranno disposti dal Dirigente dell’ufficio al quale saranno trasferite le competenze e la documentazione relative all’intervento infrastrutturale oggetto del controllo o dell’ispezione.
11. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a redigere, a conclusione delle operazioni di controllo, un verbale d’ispezione o del controllo che dovrà essere acquisito nel fascicolo del singolo progetto oggetto di verifica. Ogni trimestre gli stessi soggetti sono tenuti a trasmettere un Rapporto nel quale rendono conto degli esiti dei controlli effettuati, dell’andamento dei controlli svolti e delle eventuali iniziative all’Autorità di Gestione del P.O.R., all’Autorità di Pagamento del Fondo, all’Autorità di Controllo, sino alla chiusura dell’attuazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006, e non oltre il 31.12.2008, e successivamente al Dirigente generale del Dipartimento di competenza.
12. Il Responsabile di Misura può disporre accertamenti su interventi non inseriti nel campione in casi particolari o dubbi, quali: mancato invio delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell’articolo 6 anche a seguito dei solleciti del Responsabile di Misura; documentazioni non coerenti o corrette; eccessivi ritardi non giustificati nell’attuazione dell’opera; interventi infrastrutturali oggetto di indagini giudiziarie; denunce e/o segnalazioni di mancato rispetto del vincolo di destinazione da parte di terzi, ecc.
Articolo 8 -
Definizione di spese generali
1. Le spese generali sono riferite ai seguenti elementi di costo:
a) studi di fattibilità tecnico - economico – finanziari;
b) studio di impatto ambientale ai sensi dell’art. 5 della L.R. 47/98.;
c) indagini geologiche e geognostiche;
d) progettazione;
e) direzione dei lavori;
f) misure e contabilità;
g) collaudi di legge;
h) oneri tecnici di cui all’art. 18 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
i) piano di sicurezza;
j) oneri per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;
k) oneri per permessi, concessioni, autorizzazione di legge;
l) redazione e pubblicazione del bando di gara e svolgimento delle procedure di aggiudicazione;
m) oneri per espropri;
n) oneri per consulenti relativi a parti specialistiche non oggetto di progettazione interna o esterna;
o) oneri per la redazione di varianti redatte esclusivamente ai sensi dell’art. 25 della Legge 109/94 e dell’art. 134 del D.P.R. 554/99;
p) oneri per accatastamento e volture;
q) costi di carattere generale ed indiretto:
i. ammortamento di immobili e di apparecchiature ad utilizzo prevalentemente strumentale per la realizzazione delle opere;
ii. oneri per fitto;
iii. oneri per manutenzione, ad esclusione della manutenzione delle autovetture;
iv. oneri per spese telefoniche, ad esclusione delle spese per l’acquisto e la manutenzione di telefoni cellulari, delle schede SIM e, in generale, del consumo telefonico effettuato da cellulari;
v. oneri per riscaldamento;
vi. oneri per elettricità;
vii. oneri per spese postali;
viii. acquisto materiale di cancelleria, quali il costo delle copie fotostatiche o eliografiche degli elaborati progettuali in quanto verificabili, ad eccezione dei casi in cui il progetto sia stato redatto all’esterno;
ix. altre spese amministrative e di gestione ammissibili in base al Regolamento CE n. 448/2004.
(*)
vedi modifiche
intervenute con la DGR 1153/2006 ...................
1. Le spese generali elencate nell’articolo 8 sono considerate ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all’operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato (punto 1.8 della norma n. 1 Reg. (CE) 448/2004), anche in funzione della durata del progetto.
2. Le spese generali sono ammissibili, indipendentemente dalla data di emissione del relativo mandato, a condizione che siano sostenute dagli enti attuatori nell’annualità oggetto di attuazione dell’intervento infrastrutturale e non in annualità precedenti.
3. I pagamenti effettuati dai soggetti attuatori (beneficiari finali) devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (punto 2 della norma n°1 Reg. (CE) n. 448/2004).
4. L’IVA, applicata agli elementi di costo di cui all’articolo 3, è ammissibile solo se e nella misura in cui costituisce un costo per il soggetto attuatore, ossia solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto attuatore. Inoltre, l’IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal soggetto attuatore (norma n. 7, Reg. (CE) n. 448/2004).
5. Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 109/94 e successive modifiche[1], qualora il soggetto attuatore non faccia ricorso a tecnici e/o a società esterne e si avvale dell’opera professionale di tecnici inseriti nel proprio organico, gli oneri relativi alla progettazione, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione lavori e al collaudo sono considerati ammissibili nel limite del 2% dell’importo posto a base di gara dell’opera, nel caso in cui il soggetto attuatore sia un Ente locale, e nel limite dell’1,5% per le restanti amministrazioni.
La spesa relativa all’incentivo di cui all’articolo 18 della Legge n. 109/94 e successive modifiche deve intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi, compresa la quota di eventuali oneri a carico degli Enti stessi.
I soggetti destinatari dell’incentivo sono individuati nel rispetto dell’art. 18 della Legge 109/94 e della Determinazione n. 43 del 25.09.2000 dell’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici.
Ciascun soggetto attuatore ripartisce l’incentivo del 2% o dell’1,5% con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti nei rispettivi regolamenti. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia l’Amministrazione Regionale, si deve fare riferimento al “Regolamento attuativo del comma 1 dell’articolo 18 della Legge 104/94 e successive modificazioni e integrazioni“ approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 971 del 4 maggio 2001, come integrata con D.G.R. 7 dicembre 2004 n. 2806 - “Direttive in materia di conferimento e remunerazione di incarichi al personale regionale”.
6. Ai sensi della norma 11, punto 4, del Reg. (CE) n. 448/2004, l’attività svolta dai dipendenti pubblici è ammissibile al cofinanziamento se si riferisce all’esecuzione di un’operazione a condizione che non rientri nelle responsabilità istituzionali della pubblica autorità o nelle sue normali mansioni di gestione, sorveglianza e controllo.
7. Ai sensi della norma 11, punto 2.2, del Reg. (CE) n. 448/2004, al fine della corretta rendicontazione, il periodo dell’impiego del personale e la relativa remunerazione non può superare il termine finale per l’ammissibilità della spesa.
8. I costi di carattere generale ed indiretto, di cui alla lettera q) dell’articolo 8, devono risultare dalla contabilità separata di cui all’articolo 5, comma 17, e, in alternativa, possono essere calcolati come quota parte dei costi complessivi (comprovati da documentazione verificabile) e limitati, strettamente, alle sole attività inerenti l’attuazione del progetto (punto 1 della norma 1 Reg. (CE) n. 448/2004).
9. Per ciò che concerne l’ammissibilità delle spese relative ad interventi sulle superfici boscate in attuazione della L.R. 42/98 “Norme in materia forestale”, le spese generali devono essere coerenti con i regolamenti comunitari, con le disposizioni previste nei Programmi di Forestazione annuali redatti dalla Regione Basilicata e con le disposizioni del presente articolo, in particolare con il disposto dei commi 2 e 7.
1. Fatte salve le varianti specificamente autorizzate dal responsabile di misura, il limite massimo del contributo regionale concedibile per le spese generali è del 15% dell'importo complessivo del progetto preliminare ammesso a contributo con determina dirigenziale del responsabile di misura (DGR 806 del 1/4/2005) , salvo per gli interventi infrastrutturali cofinanziati con il Fondo FEAOG all’interno della Misura IV.16 per le quali il P.O.R. Basilicata 2000-2006 stabilisca un limite massimo del 12% sull'importo ammesso a finanziamento(DGR 806 del 1/4/2005). La spesa ammissibile sulla quale devono essere calcolate le suddette percentuali deve tener conto anche di eventuali varianti in corso d'opera specificatamente autorizzate dal Responsabile di Misura. Le spese generali si intendono comprensive di iva se e nella misura in cui quest'ultima costituice un costo per il soggetto attuatore ((DGR 806 del 1/4/2005)
2. Nel caso di interventi previsti nei piani di forestazione annuale, il limite massimo del contributo regionale concedibile per le spese generali¸ relativamente al periodo 2005 – 2007, è stabilito secondo le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, della Legge Regionale 27 gennaio 2005, n. 5 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2005” che dispone: «Il contributo per le spese generali dovuto agli enti delegati per l’attuazione del piano triennale regionale non può superare, nell’anno 2005, il valore assoluto dell’importo riconosciuto nell’anno 2004 maggiorato del 2 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 la misura del contributo è incrementata, rispetto all’esercizio precedente, del tasso di inflazione programmato riportato nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2005-2008 dello Stato, pari all’ 1,5 per cento per il 2006 ed all’1,4 per cento per il 2007».
3. Il limite massimo del contributo regionale concedibile per le spese generali degli interventi previsti nei piani di forestazione annuali sostenute dai soggetti attuatori nel corso del 2004 e nelle annualità antecedenti al 2004 è pari all’8% del costo ammissibile degli interventi, comprensivo d’IVA, se e nella misura in cui quest’ultima costituisce un costo per il beneficiario.
4. I costi di carattere generale e indiretto, di cui all’art. 8, comma 1 lettera q), non potranno eccedere il 30% dell’ammontare complessivo delle spese generali.
5. Eventuali spese eccedenti i predetti limiti sono a carico del soggetto attuatore dell’intervento.
(*)
vedi
modifiche intervenute con la DGR 1153/2006
.......................
Articolo 11 - Criteri di ammissibilità delle varianti
1. Il soggetto attuatore potrà disporre, mediante apposite perizie, tutte quelle variazioni in corso d’opera che si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell’intervento infrastrutturale.
2. Le varianti possono essere attuate soltanto dopo che le stesse siano state autorizzate in via preliminare dal responsabile di misura, ossia prima che il soggetto attuatore provveda a far redigere ed approvare la perizia di variante.
3. Il responsabile di misura, ai fini di concedere l’autorizzazione, deve appurare che la variante abbia carattere accessorio rispetto all’opera progettata e contrattualmente stabilita e che non muti essenzialmente la natura delle opere per le quali è stato indetto l’appalto.
4. Sulla base di quanto disposto dall’articolo 25 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, le varianti potranno essere autorizzate dal Responsabile di Misura quando ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal D.P.R. 554/1999 o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, quali i reperti storici e archeologici;
d) nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile, ossia nei casi in cui nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili non previste che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.
5. Sono ammissibili le varianti in aumento o in diminuzione che, nell’esclusivo interesse del soggetto attuatore, siano finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
In tal caso, le varianti possono essere autorizzate dal responsabile di misura solo dopo che questi abbia verificato che l’importo in aumento relativo a tali varianti non superi il 5 per cento dell’importo originario del contratto e che tale importo trovi copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Si considerano errore o omissione di progettazione di cui al comma 4, lettera e), l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
7. In caso di errori o omissioni di cui al comma precedente, qualora la variante ecceda il quinto dell’importo originario del contratto, il responsabile di misura potrà autorizzare la variante solo nel caso in cui il soggetto aggiudicatore (stazione appaltante) abbia proceduto, o si obblighi a procedere, alla risoluzione del contratto e alla indizione di una nuova gara (come previsto dall’art. 25, quarto comma, della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni).
8. Non sono ammissibili le varianti che comportino risorse aggiuntive da parte dell’Amministrazione Regionale.
9. Per quelle varianti che determinano una riduzione di costo, il responsabile di misura procederà alla riduzione, dell’importo corrispondente al minor costo del progetto, del finanziamento regionale già rideterminato a seguito dell’eventuale ribasso d’asta.
10. Il soggetto attuatore non è tenuto a richiedere l’autorizzazione del responsabile di misura per la realizzazione di quegli interventi che, ai sensi del comma 3 dell’art. 25 della legge 109/94, non sono considerate varianti.
Si tratta degli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
11. Il responsabile di misura non può autorizzare le varianti in corso d’opera qualora ravvisi che esse abbiano la sola finalità di realizzare il completamento funzionale dell’opera con l’utilizzazione dei ribassi d’asta e non ricorra alcuno dei motivi di cui al comma 4.
12. Il responsabile di misura deve vincolare l’erogazione del finanziamento della variante alla ultimazione dei lavori, al collaudo e all’entrata in funzione dell’opera, e all’adempimento di ogni procedimento amministrativo entro la data di ammissibilità della spesa del programma di finanziamento.
1. Il soggetto attuatore che intende attuare una variante deve inviare al responsabile di misura apposita istanza corredata dai seguenti documenti:
a) La relazione del direttore dei lavori, inviata alla stazione appaltante, nella quale sono illustrati i motivi della perizia di variante ed i pareri del responsabile di procedimento e del progettista in relazione alla perizia.
b) La relazione del responsabile del procedimento al quale è demandato l’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma dell’articolo 25, comma 1, della legge 109/94, consentono di disporre varianti in corso d’opera.
In tale relazione il responsabile di procedimento descrive la situazione di fatto, accerta la non imputabilità della variante alla stazione appaltante, motiva circa la non prevedibilità della variante al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione.
Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, nella relazione il responsabile del procedimento riferisce sui motivi alla stazione appaltante.
Nel caso previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge n. 109/94, la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene o la verifica della prevedibilità o meno del rinvenimento.
c) La dichiarazione del responsabile del procedimento con la quale si dichiara la conformità della variante rispetto al Complemento di programmazione del POR Basilicata 2000-2006 e l’ammissibilità delle spese ai sensi del Regolamento (CE) n. 1685/2000, come modificato dal Regolamento (CE) n. 448/2004.
2. L’istanza del soggetto attuatore deve contenere anche la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori precedentemente stabilito, qualora si renda necessaria.
3. Qualora lo ritenga opportuno ed in caso di incompletezza nell’istanza di autorizzazione pervenuta, il responsabile di misura può richiedere al soggetto attuatore le integrazioni ed i chiarimenti necessari.
4. Il responsabile di misura deve esprimere la propria valutazione favorevole o contraria all’istanza pervenuta nel termine di 15 giorni dalla data di arrivo dell’istanza inviando al soggetto attuatore una comunicazione con raccomandata a.r. con la quale si autorizza in via definitiva la variante o si rigetta l’istanza.
5. L’atto con il quale il responsabile di misura provvede ad autorizzare la variante deve essere di uguale valore giuridico di quello con il quale è stato concesso il finanziamento.
6. Qualora il responsabile di misura abbia concesso l’autorizzazione preliminare a realizzare la variante, il soggetto attuatore è tenuto ad inviargli una comunicazione corredata dai seguenti documenti:
a) Perizia di variante;
b) Provvedimento di approvazione della perizia di variante da parte del soggetto attuatore. Si tratta:
i. del provvedimento di approvazione dell’organo decisionale della stazione appaltante qualora la variante comporti la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;
ii. del provvedimento di approvazione del responsabile di procedimento in tutti gli altri casi.
c) Le relazioni di cui alla lettera b) e la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1.
7. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere inviata al responsabile di misura entro 10 giorni dall’approvazione della perizia di variante da parte del soggetto attuatore.
8. Il responsabile di misura verifica, sulla base della documentazione di cui al comma 6, che la perizia di variante sia conforme alla variante autorizzata in via preliminare a seguito dell’istanza di cui al comma 1.
9. Il responsabile di misura, sulla base della comunicazione pervenuta, é tenuto a verificare che il soggetto attuatore abbia rispettato il regime di autorizzazione relativo alle varianti stabilito dalle leggi vigenti, in particolare di quanto disposto dall’articolo 134 del D.P.R. n. 554/1999 riguardo ai pareri e ai nulla osta a corredo delle perizie di variante.
Articolo 13 - Economie da fine lavori ed eccedenze di spesa
1. Qualora, alla ultimazione dei lavori, dovesse risultare dalla certificazione finale di spesa una somma inferiore a quella ammessa a finanziamento, detto ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione finale di chiusura dei rapporti con la Regione Basilicata.
2. Ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all’importo oggetto del provvedimento di impegno, per qualsiasi motivo determinata, sarà a carico del soggetto attuatore, che provvederà alla copertura finanziaria con proprie risorse.
1. Le eventuali somme, rappresentate dai ribassi d’asta o minore erogazione di oneri, riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio regionale possono essere utilizzate, su richiesta motivata del soggetto attuatore, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con provvedimento del responsabile di misura.
2. Il responsabile di misura autorizzerà l’impiego dei ribassi d’asta da parte dei soggetti attuatori nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia. In particolare, possono essere autorizzate le seguenti somme derivanti da ribassi d’asta:
a) I ribassi d’asta utilizzabili al fine del completamento dell’opera appaltata nel rispetto di quanto già disposto dall’articolo 11 e, in particolare, dal comma 11 dell’articolo 11.
b) Nel caso di opere suddivise in più lotti funzionali, i ribassi d’asta verificatasi su un singolo lotto da utilizzare per il finanziamento di altri lotti facenti parte dell’opera stessa, fermo restando che le eventuali economie sui costi totali sono riversate alla Regione Basilicata come di seguito indicato al comma 3.
c) Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, le somme rivenienti da ribassi d’asta, come stabilito dall’art. 145, comma 2, del D.P.R. 554/1999, possono essere utilizzate per realizzare interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia.
d) I ribassi d’asta utilizzabili al fine del completamento dell’opera appaltata, nel caso in cui, a seguito di varianti, si proceda mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a) della legge n. 109/94 e s.m.i., purché le varianti siano state preventivamente autorizzate dal responsabile di misura.
3. In linea con le vigenti disposizioni di contabilità regionale (art. 47, comma 7, e art. 50, comma 1, della Legge Regionale n. 34/2001), le somme rivenienti dai ribassi d’asta degli interventi infrastrutturali finanziati dall’Amministrazione regionale, già corrisposti ma non impiegati dai soggetti attuatori (stazioni appaltanti), dovranno essere restituite dalle stesse mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla Regione Basilicata presso la Tesoreria Regionale, con esplicita indicazione della causale del versamento, del programma nell’ambito del quale è stato finanziato il progetto e l’indicazione del progetto medesimo.
Le somme saranno accertate ed incassate, a cura dei competenti uffici finanziari dell’Amministrazione regionale, sugli appositi capitoli istituti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale (titolo 3, U.P.B. 3.02.02) per la successiva riattribuzione ai corrispondenti capitoli di spesa, secondo il vincolo di destinazione.
Le economie derivanti dai ribassi d’asta o da riduzioni di costo del progetto, che non sono state erogate ai soggetti attuatori ma risultano impegnate sul bilancio regionale, devono essere disimpegnate e successivamente riattribuite sulla competenza dei corrispondenti capitoli di spesa secondo le vigenti norme di contabilità dall’ufficio regionale competente in materia di bilancio.
Il disimpegno delle suddette somme deve avvenire al termine dell’aggiudicazione della gara di appalto delle opere da parte del soggetto attuatore, dopo aver provveduto all’accantonamento di un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto.
Il Responsabile di Misura è tenuto a trasmettere all’ufficio regionale competente in materia di bilancio tutti gli atti con i quali dispone la restituzione delle somme da parte dei soggetti attuatori e quelli con i quali sono disposti i disimpegni sul bilancio regionale.
4. Nel caso in cui gli interventi infrastrutturali sono realizzati anche con l’apporto di risorse del soggetto attuatore, il Responsabile di Misura dispone, nei modi indicati al precedente comma 3, la restituzione delle economie derivanti da ribassi d’asta da parte dei soggetti attuatori o, qualora tali somme non siano state erogate, il disimpegno sul bilancio regionale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese.
5. Per poter utilizzare le somme rivenienti da ribassi d’asta, il soggetto attuatore deve inviare al responsabile di misura un’istanza nella quale sia indicato l’ammontare dei ribassi d’asta e gli interventi cui sono destinati.
6. La suddetta istanza dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
a) La dichiarazione del responsabile del procedimento con la quale si dichiara la conformità degli interventi da realizzarsi con ribassi d’asta rispetto al Complemento di programmazione del POR Basilicata 2000-2006 e l’ammissibilità delle spese ai sensi del Regolamento (CE) n. 1685/2000, come modificato dal Regolamento (CE) n. 448/2004.
b) La relazione del responsabile del procedimento nella quale viene illustrata la natura degli interventi da realizzare con i ribassi d’asta specificando la tipologia di intervento che, ai sensi del precedente comma 2, può essere autorizzata dal Responsabile di Misura
7. Qualora i ribassi d’asta siano da utilizzare per realizzare delle varianti in corso d’opera, il soggetto attuatore è tenuto ad inoltrare una sola istanza, nei modi previsti dall’articolo 15, ed il responsabile di misura dovrà provvedere ad autorizzare contestualmente l’attuazione di varianti e l’utilizzo dei ribassi d’asta.
8. Il responsabile di misura deve assicurarsi che i ribassi d’asta o le economie comunque realizzate nella esecuzione delle opere non siano destinati dal soggetto attuatore ad integrare il c.d. “Fondo per accordi bonari”, previsto dall’art. 12 del D.P.R. 554/99 per eventuale copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 31 bis della Legge n. 109/94, e non siano utilizzate ad eventuali incentivi per l’accelerazione dei lavori.
Il responsabile di misura non dovrà autorizzare l’impiego in tal senso dei ribassi d’asta.
Articolo 15 - Modalità di trasmissione delle istanze
1. Le istanze di cui al comma 1 dell’articolo 12 e al comma 5 dell’articolo 14 devono essere trasmesse al responsabile di misura con raccomandata a.r. o consegnata a mano all’ufficio protocollo del Dipartimento presso il quale è ubicato.
2. L’istanza deve essere redatta e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto attuatore.
1. Nel caso in cui venissero utilizzate economie da ribassi d’asta e/o realizzate varianti non preventivamente autorizzate dai responsabili di misura, questi dovrà sospendere i pagamenti a favore del soggetto attuatore e avviare la procedura di revoca del finanziamento, il recupero delle somme indebitamente percepite dal soggetto attuatore anche operando l’istituto della compensazione amministrativa ed il disimpegno delle somme residue sul bilancio regionale.
2. Il Responsabile di Misura deve trasmettere all’ufficio regionale competente in materia di bilancio copia dei provvedimenti di revoca e richiesta di restituzione delle somme, dandone comunicazione all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Pagamento del Fondo che ne tiene conto per la predisposizione e inoltro delle domande di pagamento, ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 448/2001.
Il presente capo della direttiva è stato redatto congiuntamente al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
Articolo 17 - Ambito di applicazione
1. Gli interventi infrastrutturali che comportano entrate finanziarie nette derivanti dalla gestione delle opere realizzate (IGE) devono essere ammessi a finanziamento nel rispetto del combinato disposto dell’art. 29, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1260/99 e del paragrafo 4.1 del Q.C.S. Italia Obiettivo 1.
2. Gli interventi infrastrutturali, indipendentemente dalla dimensione finanziaria degli investimenti, qualora siano previste entrate finanziarie nette devono essere sottoposti alla verifica ed alle attestazioni del Responsabile di misura e dell’Autorità di Gestione del P.O.R. Basilicata 2000-2006, nei modi stabiliti nell’articolo 18, al fine di:
- verificare ed attestare l’eventuale presenza e consistenza di entrate finanziarie nette;
- definire il tasso di partecipazione dei fondi strutturali.
3. La presenza e consistenza di entrate finanziarie nette deve essere verificata principalmente riguardo ai progetti relativi ai seguenti ambiti settoriali:
a) Trasporto e distribuzione di energia: gli interventi possono riguardare, ad esempio, la costruzione di gasdotti e/o di reti di distribuzione del gas combustibile in zone industriali o urbane; oppure, la costruzione di elettrodotti e relative stazioni di trasformazione, di reti di distribuzione locale dell’energia elettrica (ad esempio di elettrificazione rurale).
b) Produzione di energia: gli interventi possono riguardare la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte, ma anche la prospezione e coltivazione di campi pozzi di gas naturale o di petrolio oppure interventi volti al risparmio di energia e così via.
c) Strade e autostrade.
d) Ferrovie e metropolitane.
e) Porti, aeroporti e relative reti infrastrutturali.
f) Approvvigionamento, trasporto e distribuzione delle risorse idriche: rientrano in questo settore investimenti quasi sempre di notevole impegno per opere destinate alla captazione, raccolta e conservazione della risorsa idrica (dighe, prese ad acqua fluente, campi pozzi, etc), opere di grande trasporto (adduttori, grandi acquedotti, etc), serbatoi e reti destinate alla distribuzione locale della risorsa idrica, impianti per il sollevamento dell’acqua oppure per la sua produzione (esempio dissalatori di acqua marina) e/o il suo trattamento.
g) Reti fognarie e depuratori: si tratta di interventi di “chiusura” del ciclo dell’acqua per motivi di carattere igienico-sanitario e, come tali, si possono riguardare come parte del servizio idrico integrato, ma si tratta anche di interventi di salvaguardia dell’ambiente ed in particolare della qualità dei corpi idrici ricettori degli scarichi.
h) Trattamento dei rifiuti e degli scarti: gli investimenti possono avere carattere prevalentemente produttivo (smaltimento rifiuti provenienti dall’industria e/o dai servizi) oppure essere destinati ai bisogni di smaltimento della popolazione civile (rifiuti urbani). Essi possono anche essere destinati a obiettivi di recupero di materie prime secondarie oppure di energia.
i) Infrastrutture di formazione: interventi finalizzati a migliorare l’omogeneità della distribuzione geografica dei servizi scolastici (questo è il caso di progetti in zone rurali, in zone isolate, etc) oppure possono essere volti all’eliminazione di discriminazioni di classe sociale, di sesso, etc oppure ancora a migliorare le opportunità delle persone disabili e così via. Infine, in taluni casi i progetti possono essere legati ad esigenze particolari di specializzazione di certe aree produttive e/o ad un miglioramento del posizionamento dei giovani nel mercato del lavoro.
j) Musei e parchi archeologici: gli investimenti che rientrano in questo settore hanno in generale obiettivi locali sia perché legati allo sviluppo precipuo del settore turistico/culturale (ad esempio la creazione di un parco archeologico) sia perché volti al soddisfacimento di più generali bisogni culturali e di svago della popolazione (ad esempio la costruzione o il restauro di un teatro).
k) Ospedali ed altre infrastrutture sanitarie.
l) Foreste e parchi: interventi volti ad incrementare la produzione di legname o sughero per il mercato o per impieghi a fini energetici; interventi volti ad incrementare la produzione di prodotti non legnosi; interventi a carattere ambientale, come l’istituzione di parchi ed aree protette, azioni di protezione dall’erosione, di regimentazione delle acque, di tutela dell’ambiente (naturalistica, miglioramento del paesaggio, schermi visivi e contro il rumore, etc); interventi volti a favorire le attività turistico-ricreative.
m) Infrastrutture di telecomunicazione: la cablatura o l’infrastrutturazione locale con ponti radio allo scopo di estendere il servizio ad aree non coperte; la cablatura di una città, area metropolitana, distretto industriale, etc per dotarla di reti di maggior potenza e velocità e tali da consentire lo sviluppo di nuovi servizi locali (ad esempio, le cosiddette reti a “larga banda”).
n) Zone industriali e parchi tecnologici: creazione delle infrastrutture di base per la costituzione di aree industriali o artigianali o commerciali e di servizi; creazione delle infrastrutture di base per la rilocalizzazione pianificata di stabilimenti produttivi provenienti da aree ad eccessivo inquinamento o congestionate; creazione di centri per l’erogazione di servizi reali alle imprese di una certa zona (contabilità, informazione finanziaria, marketing, formazione, qualità, organizzazione industriale, innovazione e/o trasferimento tecnologico, etc); creazione di centri per la promozione della nascita di nuove imprese ed il sostegno di quelle esistenti (parchi tecnologici, business innovation centres, etc).
4. Si rinvia all’articolo 1, comma 3, della presente Direttiva per la definizione dei seguenti termini menzionati nel presente Capo VI: «entrate nette», «margine operativo lordo», «entrate nette consistenti», «entrate nette non consistenti», «ricavi», «costi operativi», «investimento o progetto», «margine lordo di autofinanziamento», «vita utile», «valore residuo», «tasso di sconto o tasso di attualizzazione».
1. Nel caso di investimenti generatori di «entrate nette sostanziali», la partecipazione dei Fondi strutturali all’investimento, ai sensi della disposizione del par. 4.1 del QCS Italia Obiettivo 1, è soggetta ad un limite massimo del 35%.
2. Per la determinazione del tasso di cofinanziamento suddetto e del costo ammissibile dell’investimento si rinvia al “Documento per la determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali negli investimenti in infrastrutture generatori di entrate” (Prot. n. 21270/2003 del 27.06.2003) trasmesso dal Direttore Generale del Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari del MEF-DPS.
3. Nel caso di investimenti generatori di «entrate nette sostanziali», per evitare che la partecipazione dei Fondi comunitari comporti un aumento dell’impegno nazionale di bilancio, il piano finanziario del progetto deve prevedere una partecipazione del soggetto attuatore almeno pari al margine lordo di autofinanziamento.
4. Nel caso di investimenti generatori di «entrate nette non sostanziali», le limitazioni ed i vincoli di cui ai commi precedenti non si applicano.
1. Qualora il Responsabile di Misura verifichi la presenza di entrate finanziarie nette sostanziali derivanti dalla gestione delle opere realizzate provvede:
- ad attestarne la presenza e la consistenza nell’atto di impegno;
- ad inoltrare copia dell’atto di impegno al Responsabile dell’Ufficio regionale competente in materia di Bilancio per le opportune verifiche al fine del relativo accertamento delle somme;
- a imputare il tasso di cofinanziamento applicato all’intervento nella specifica sezione presente sulla procedura informatica “Catasto progetti” (interventi POR) o “SIRPIT” (interventi PIT) provvedendo a indicare – nell’apposita finestra della procedura informatica - che si tratta di “Investimento generatore di entrate nette sostanziali”, anche al fine di consentire l’accesso a tali informazioni all’Autorità di Pagamento competente per Fondo.
2. Qualora il Responsabile di misura non abbia gli elementi per appurare che si tratti o meno di un investimento generatore di entrate, entro 15 giorni dalla ricezione del progetto richiederà al soggetto attuatore il Piano finanziario, redatto con le modalità specificate nell’articolo 26 e nell’Allegato VI, al fine di valutare la consistenza delle eventuali entrate nette attualizzate.
3. Qualora le entrate nette riscontrate siano sostanziali, prima di ammettere a finanziamento il progetto, l’Autorità di Gestione del P.O.R. Basilicata 2000-2006, su richiesta del Responsabile di misura, verifica ed attesta che il tasso di partecipazione dei Fondi comunitari applicato sia inferiore ai livelli massimi definiti al comma 1 dell’articolo 18.
4. Se negli interventi infrastrutturali sono state previste dai soggetti attuatori quote di partecipazione dei Fondi più elevate e tali da determinare tassi di partecipazione superiori ai limiti del 35%, i soggetti attuatori dovranno procedere necessariamente ad adeguare i piani finanziari dei progetti nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 18.
5. Per interventi il cui costo totale sia inferiore o pari a 4 Meuro:
a) Per stimare la consistenza delle entrate nette il Responsabile di Misura può richiedere il supporto tecnico del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Basilicata (NRVVIP), che predispone un’analisi del Piano finanziario entro 20 giorni dalla ricezione comunicandone l’esito al responsabile di misura;
b) il Responsabile di misura, entro 30 giorni dalla ricezione del Piano finanziario, comunica l’esito della valutazione, propria o del NRVVIP, all’Autorità di Gestione del P.O.R. Basilicata 2000-2006;
c) l’Autorità di Gestione, entro 7 giorni, definisce il tasso di cofinanziamento applicabile per l’intervento e lo comunica al Responsabile di Misura ai fini della predisposizione dell’atto di impegno.
6. Per interventi il cui costo totale sia superiore a 4 Meuro:
a) il Responsabile di Misura trasmette il Piano finanziario al NRVVIP entro 3 giorni dalla ricezione, per l’acquisizione di un parere di verifica della consistenza delle entrate nette attualizzate;
b) il NRVVIP emette il parere contestualmente all’eventuale certificazione ai fini dell’accesso al Fondo Rotativo per la progettualità ex art. 70 Legge n. 289/02, entro 45 giorni dalla ricezione del piano finanziario;
c) Il Responsabile di Misura comunica l’esito della valutazione all’Autorità di Gestione entro 3 giorni dalla ricezione del parere del NRVVIP, mediante apposita comunicazione;
d) L’Autorità di Gestione, entro 7 giorni, definisce il tasso di cofinanziamento applicabile per l’intervento e lo comunica al Responsabile di Misura ai fini della predisposizione dell’atto di impegno.
7. Le procedure previste nei commi precedenti - nel rispetto dei ruoli del Responsabile di Misura, del NRVVIP e dell’Autorità di Gestione sopra specificati – possono essere modificate o diversamente dettagliate da appositi Accordi di programma o altri strumenti di programmazione all’interno dei quali gli interventi infrastrutturali sono ammessi a finanziamento.
8. Per i progetti infrastrutturali di già selezionati ed ammessi a cofinanziamento che comportano entrate nette sostanziali, a seguito delle opportune verifiche, si dovrà provvedere a ridurre la partecipazione comunitaria qualora essa superi il limite del 35% previsto nell’articolo 18.
9. Per i progetti infrastrutturali di importo inferiore o uguale a 2,5 Meuro già selezionati ed ammessi a cofinanziamento, non si procede alla verifica del Piano finanziario ma il Responsabile di Misura si limita, facendo eventualmente riferimento alla procedure di cui all’allegato VI.:
a) a verificare ed attestare la corrispondenza tra la quota di partecipazione del soggetto attuatore, indicata nei piani di finanziamento del progetto, ed il margine lordo di autofinanziamento;
b) e, nel caso di entrate nette sostanziali, a determinare il tasso di cofinanziamento di cui al comma 1 dell’articolo 18.
1. La presenza di entrate sostanziali nette deve essere determinata e calcolata dal soggetto attuatore mediante un’analisi finanziaria dei flussi di cassa inerenti il progetto comparando la situazione “senza” e “con” investimento.
2. L’analisi finanziaria deve essere articolata in tre parti:
a) stima della situazione finanziaria “senza intervento”;
b) stima della situazione finanziaria “con intervento”;
c) valutazione di sintesi dei risultati finanziari dell’intervento e calcolo degli indici finanziari.
3. L’analisi finanziaria deve essere effettuata secondo gli schemi di base di cui all’Allegato VI.
1. A seguito dell’individuazione e descrizione della domanda e dell’offerta in assenza di intervento, il soggetto attuatore deve descrivere e quantificare i costi finanziari derivanti da quegli interventi che comunque sarà necessario effettuare, nell’arco temporale dell’analisi, al fine di mantenere le strutture esistenti agli attuali livelli di efficienza. Nello specifico, si tratta di quantificare, allegando l’indicazione dei criteri utilizzati:
a) i costi di investimento che debbono essere sostenuti per realizzare gli interventi necessari al mantenimento dell’offerta attuale (Tab.Fin S1 – Allegato VI);
b) i costi di esercizio (complessivi) necessari per mantenere gli attuali livelli di efficienza (Tab. FinS2 – Allegato VI ).
c) gli eventuali rientri tariffari (commisurati al pagamento di un canone, di un pedaggio ecc.) e non tariffari (risultanti dalla vendita di beni o servizi, nonché sovvenzioni pubbliche ecc.) (Tab. FinS3 – Allegato VI ).
Articolo 22 - Situazione con intervento
1. Nell’ambito dell’individuazione e descrizione della domanda e dell’offerta nella situazione di realizzazione dell’intervento, il soggetto attuatore deve descrivere e quantificare, allegando l’indicazione dei criteri utilizzati:
a) i costi di investimento che debbono essere sostenuti per realizzare l’opera, nel corso degli anni di cantiere, e per la manutenzione straordinaria nel periodo di esercizio (Tab. FinC1 – Allegato VI);
b) i costi di esercizio (complessivi e non soltanto aggiuntivi), compresa la manutenzione ordinaria ed in funzione dell’ipotesi gestionale (Tab. FinC2- Allegato VI);
c) i rientri tariffari e non (Tab. FinC3 – Allegato VI). Fra i rientri tariffari va considerato anche il valore residuo dell’opera dopo la durata della vita utile prevista.
Articolo 23 - Calcolo del costo totale dell’investimento
1. Ai fini del calcolo del margine lordo di autofinanziamento, per determinare il “costo totale” dell’investimento vanno considerate le seguenti voci:
a) studi, progettazioni;
b) espropri (per acquisizioni di immobili);
c) costruzione dell’infrastruttura (opere civili, fabbricati, macchinari, impianti, attrezzature, montaggio e messa in opera, eventuali noli di attrezzature per montaggio e messa in opera);
d) altre voci eventuali di costo funzionalmente riconducibili all’opera;
e) oneri fiscali (per imposizione indiretta).
2. E’ possibile considerare fra le componenti del costo totale dell’investimento anche i costi pregressi, già sostenuti, nella misura in cui questi siano documentabili dall’esistenza di un mutuo finanziario non ancora estinto in tutto o in parte, e/o quando risulti difficile distinguere fra i futuri ricavi derivanti dal nuovo investimento e quelli attribuibili agli investimenti pregressi. In tale caso, anche i ricavi ed i costi che sono collegati agli investimenti realizzati nel passato sarebbero da includere nella valutazione.
3. Ai fini del calcolo del margine lordo di autofinanziamento, è possibile includere un importo per imprevisti nel costo totale dell’investimento, nella misura massima del 10% del costo totale dell’investimento.
1. La stima del flusso futuro delle entrate nette “normalmente attese” da un investimento infrastrutturale è calcolato come differenza fra le entrate lorde di cassa attese dall’esazione delle tariffe o dei prezzi che saranno effettivamente applicate all’erogazione del servizio e le uscite di cassa che saranno sostenute per erogare il servizio, durante l’intera vita utile del progetto.
2. Le previsioni di entrate e uscite saranno fatte a prezzi costanti, cioè in base ai valori (costi e ricavi) stimati ai prezzi dell’anno base (anno in cui si realizza l’investimento) senza inserire nel calcolo previsioni di inflazione futura, ma tenendo conto, se opportuno, di future variazioni previste nel livello reale delle tariffe o dei prezzi, cioè di eventuali variazioni previste nei prezzi relativi del servizio e dei costi di gestione del progetto.
3. Nelle previsioni delle entrate lorde non si dovrà tenere conto di trasferimenti/contributi unilaterali concessi da strutture pubbliche per la gestione dell’infrastruttura, né di eventuali interessi o dividendi derivanti dall’investimento di surplus di cassa, perché queste entrate non sono generate dal progetto in sé.
4. Le entrate nette devono essere quantificate al netto dell’IVA, che normalmente non costituisce un costo finale. In particolare, nel rispetto della norma 7 del Regolamento (CE) n. 448/2004:
- non si deve tener conto esclusivamente della natura privata o pubblica del soggetto attuatore per determinare se l’IVA costituisce o meno una spesa ammissibile;
- l’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto attuatore;
- l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal soggetto attuatore;
- qualora si verifichi una significativa maggiore incidenza dell’IVA sui costi rispetto a quella sui ricavi, resta in capo all’Autorità di Gestione del P.O.R. Basilicata l’onere di dimostrare la necessità di includere l’IVA nella quantificazione delle entrate nette..
- in particolare, le entrate nette possono essere quantificate tenendo conto dell’IVA sui costi (uscite) di gestione qualora, in virtù del loro regime tributario, si determini l’indetraibilità formale o totale dell’imposta assolta sugli acquisti.
5. Il flusso delle uscite di cassa, da sottrarsi alle entrate lorde per determinare il flusso delle entrate nette, è costituito dai costi di esercizio del progetto (personale, energia, utenze varie, materiali di consumo), più i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e altri costi assimilabili a questi, come i costi previsti per il rinnovamento di apparecchiature e impianti con vita utile più breve di quella del progetto. Invece, non si dovranno includere nel calcolo né i costi finanziari (interessi e rimborsi di eventuali mutui, che non sono generati dal progetto in sé, ma dal suo finanziamento), né gli ammortamenti e la costituzione di riserve, che rappresentano costi contabili ma non vere uscite di cassa.
6. Fa eccezione a quanto disposto dal comma precedente l’accantonamento per la sostituzione di impianti di depurazione che potrebbe essere necessario per motivi ambientali alla fine della vita utile del progetto; pertanto, il costo annuo di tale accantonamento può essere incluso fra i costi di gestione ai fini del calcolo del margine lordo di autofinanziamento, limitatamente però alla quota corrispondente alla proporzione del costo dell’investimento non finanziato con fondi comunitari.
7. Nel caso di infrastrutture destinate ad essere date in concessione ad un soggetto diverso dal soggetto attuatore, le entrate nette generate dal progetto possono valutarsi come differenza fra il canone di concessione e i costi di manutenzione dell’infrastruttura, nell’ipotesi che le tariffe riscosse dal gestore non consentano a quest’ultimo di realizzare ricavi superiori ai suoi costi di gestione più un ragionevole utile.
8. Per quanto riguarda i progetti che si inseriscono in un insieme preesistente, dove le entrate sono generate dalla gestione del complesso dell’infrastruttura e non del singolo intervento, è necessario identificare la quota-parte delle entrate nette attribuibile all’investimento specifico. Si tratta, in pratica, di determinare, in modo documentabile, le entrate nette incrementali che si prevede risultino dalla realizzazione dell’investimento specifico, ossia delle entrate nette derivanti da aumenti dell’utenza e, quindi, del volume dei servizi erogati (nel caso di estensione dell’infrastruttura), oppure da riduzioni del costo di gestione (quando l’obiettivo dell’investimento è la riduzione delle perdite o dei costi futuri di manutenzione).
9. Nel caso in cui il “costo totale dell’investimento” includa delle spese non ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1685/2000, come modificato dal Regolamento (CE) n. 448/2004, le entrate generate dall’investimento saranno attribuite pro-rata rispettivamente alle parti ammissibili e non ammissibili dell’investimento.
1. L’attualizzazione delle entrate nette è effettuata sulla base dei seguenti fattori:
a) durata della vita utile;
b) tasso di sconto;
c) valore residuo dell’investimento al termine della sua vita utile.
2. La durata della vita utile dell’investimento da utilizzare normalmente è di 20 anni, salvo adottare una diversa misura qualora esistano fondati motivi per supporre una vita utile diversa, esemplificativamente nei seguenti casi:
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Tipologia di progetti, per settori standard |
Durata della vita utile |
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a) Progetti nei settori dell’acqua e dell’ambiente |
30 anni |
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b) Infrastrutture ferroviarie |
30 anni |
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c) Progetti nel settore dell’energia |
25 anni |
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d) Strade, porti, aeroporti |
25 anni |
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e) Infrastrutture per telecomunicazioni, e altri servizi |
15 anni |
3. Il tasso di sconto da prendere a riferimento per l’attualizzazione delle entrate nette è pari al 6%, salvo casi eccezionali da motivare.
4. Il valore residuo deve essere aggiunto alle entrate dell’ultimo anno considerato nell’analisi finanziaria, da attualizzare come tutte le altre poste.
5. Normalmente il valore residuo alla conclusione della vita utile dell’investimento non deve essere superiore al 5% del costo iniziale dell’investimento.
6. Qualora l’utilità residua del bene sia da ritenersi scarsamente significativa è possibile adottare un valore pari a zero e, in taluni motivati casi, potrebbe essere adottato anche un valore negativo se si prevede che il costo di smantellamento e ripulitura del sito sarà maggiore del valore di rottamazione.
1. Sulla base dei valori finanziari di sintesi (saldo fra costi e rientri, senza e con intervento, Tab Fin 4 - Allegato VI, il soggetto attuatore deve calcolare i seguenti indici finanziari di redditività (Tab Fin 5 – Allegato VI):
a) il valore attuale netto finanziario operativo dei costi e dei rientri (VAN-A) scontati al tasso convenzionale del 6%;
b) il valore attuale finanziario degli investimenti (VAN-B1) scontati al tasso convenzionale del 6%;
c) il valore attuale finanziario gestionale dei costi e dei rientri della gestione (VAN-B2) scontati al tasso convenzionale del 6%;
d) il tasso netto di autofinanziamento, cioè il rapporto, espresso in terminipercentuali, tra il Valore attuale netto gestionale (VAN-B2) ed il Valore attuale degli investimenti (VAN-B1).
2. Il soggetto attuatore deve elaborare un Piano di copertura finanziaria sulla base dello schema Tab Fin 6 dell’Allegato VI.
3. Il Piano di copertura finanziaria deve fornire tutte le informazioni utili per evidenziare la capacità del progetto a provvedere alla copertura del fabbisogno finanziario, sia nella fase di investimento sia in quella di esercizio, relativamente all’intero arco della vita utile dell’opera e sulla base del modello gestionale prescelto.
4. Nel Piano di copertura finanziaria vanno indicate, in particolare, le risorse pubbliche cui si intende ricorrere, specificando, gli ambiti normativi, istituzionali, programmatici delle ipotesi.
5. Riguardo alle risorse (pubbliche) proprie dell’amministrazione proponente (soggetto attuatore) riportate nel Piano finanziario, l’ipotesi avanzata nel Piano finanziario ha valore di autocertificazione (presa di impegno).
6. Qualora nel Piano finanziario sia previsto il ricorso a finanziamenti privati essi vanno giustificati con le condizioni di mercato vigenti e/o da esperienze/casistiche di riferimento similari.
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Normativa di riferimento |
Format
Modulistica |
Vedi ALLEGATI |
1] L’art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003 (Legge finanziaria 2004), ha previsto l’innalzamento della percentuale degli oneri tecnici di cui all’art. 18 L. n. 109/94 dall’1,5 al 2 per cento riguardo agli Enti locali (Comuni e Comunità Montane). Pertanto, il limite resta pari all’1,50 per cento per le restanti amministrazioni pubbliche, quali la Regione.
[2] Il POR Basilicata 2000-2006 stabilisce esplicitamente un limite massimo delle spese generali ammissibili pari al 12% per gli interventi realizzati all’interno della Misura IV.16.
[3] Cfr.”Studi di fattibilità delle opere pubbliche: Guida per la certificazione da parte dei nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)”. Versione aggiornata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta dell’12 giugno 2003.